Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
Le prestazioni secondo la LAV (consulenza e aiuto, indennizzo e riparazione morale) non presuppongono un procedimento penale o una condanna, né è necessario che si conosca l’autore del reato. Le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate in modo sussidiario alle prestazioni versate dall’autore del reato, dall’assicurazione privata, dalle assicurazioni sociali e da terzi (art. 4 LAV). La vittima ottiene le prestazioni di consulenza dell’aiuto alle vittime (in particolare l’accesso alle informazioni e i contributi alle spese per le prestazioni mediche) anche se il reato è stato commesso all’estero e la vittima era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda. Tuttavia in questi casi non sono concessi né indennizzi né riparazioni morali secondo la LAV (art. 3 e 17 LAV).
Il versamento dell’indennità da parte dell’autore del reato è previsto dal diritto svizzero della responsabilità civile (art. 41 segg. CO).
Pertanto il diritto vigente soddisfa i requisiti dell’articolo 18 della Convenzione.
2.4.2 Posizione delle vittime nei procedimenti penali (art. 19)
Secondo l’articolo 19 della Convenzione, le Parti devono adottare le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime di reati in tutte le fasi del procedimento penale. Le misure menzionate riguardano tra l’altro l’informazione delle vittime sui loro diritti e sui servizi a loro disposizione. Le vittime, le loro famiglie e i testimoni a carico devono essere protetti dall’intimidazione e dalla ritorsione. Le vittime inoltre devono beneficiare, laddove necessario, di un’assistenza legale gratuita.
In Svizzera queste misure sono previste in particolare nel Codice di procedura penale (art. 107, 117, 127, 152, 305 e 330). Per il resto si rimanda ai commenti agli articoli 10, 17 e 18 della Convenzione. I requisiti dell’articolo 19 della Convenzione sono quindi soddisfatti dal diritto vigente.
2.4.3 Protezione dei testimoni (art. 20)
Secondo l'articolo 20 della Convenzione, le Parti devono provvedere affinché i testimoni, i loro familiari e le persone a loro vicine nell’ambito dei procedimenti penali stabiliti dalla presente Convenzione siano protetti in modo efficace contro eventuali ritorsioni e intimidazioni. Lo stesso vale anche per le vittime nella misura in cui sono testimoni.
I testimoni sono protetti in Svizzera dall’articolo 162 e seguenti del CPP e dalla legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni56.
2.5 Capitolo V: Misure di prevenzione
2.5.1 Misure a livello nazionale (art. 21)
L’articolo 21 paragrafo 1 prescrive alle Parti di istituire a livello nazionale un sistema trasparente per il trapianto di organi umani (lett. a), di assicurare a tutti i pazienti un accesso equo ai servizi di trapianto (lett. b) e di garantire la raccolta, l’analisi e lo scambio tra le autorità di informazioni riguardanti i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione (lett. c).
Secondo il paragrafo 2, per prevenire e contrastare il traffico di organi umani è necessario informare e formare i professionisti sanitari e gli impiegati pubblici (lett. a). Occorre inoltre organizzare campagne di sensibilizzazione del pubblico all’illegalità e ai pericoli del traffico di organi umani (lett. b).
Il paragrafo 3 infine invita le Parti a vietare le attività pubblicitarie in relazione al fabbisogno o alla disponibilità di organi umani al fine di offrire o cercare di trarre un profitto o un vantaggio comparabile.
Le misure citate al paragrafo 1 lettere a e b sono già adempiute in Svizzera con l’emanazione e l’attuazione della legge sui trapianti. La Svizzera dispone di un sistema nazionale di trapianti e l’attribuzione non discriminatoria di organi è garantita dall’articolo 17 della legge sui trapianti. L'articolo 59 di questa legge disciplina invece la comunicazione di dati.
56 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); RS 312.2