Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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della leggera estensione del campo d’applicazione concernente lo scopo della legge, in modo da eliminare il riferimento all’applicazione della medicina dei trapianti all’essere umano.
Art. 2 cpv. 1 Campo d’applicazione
La legge sui trapianti si applica all’impiego di organi, tessuti e cellule soltanto se destinati al trapianto sull’essere umano. La Convenzione contro il traffico di organi invece concerne il traffico di organi umani anche per altri scopi, per cui si intendono tutti gli scopi diversi dal trapianto. I possibili ambiti di applicazione per gli organi che non sono trattati in vista o nel contesto di un trapianto intenzionale sono la ricerca scientifica, la formazione e il perfezionamento nonché l’uso di organi allo scopo di ottenere o devitalizzare tessuti o cellule. Esempi a tale riguardo sono l’uso di valvole cardiache di un cuore prelevato illegalmente o l’uso di cellule di un organo prelevato illegalmente per terapie cellulari. La formulazione aperta del testo della Convenzione intende tenere conto dei progressi della ricerca scientifica e degli sviluppi futuri.
L’articolo 2 capoverso 1 della legge sui trapianti è completato con l’obiettivo di includere anche il commercio per altri scopi. Pertanto l’attuale capoverso 1 è spostato nella lettera a e l’estensione del campo d’applicazione è inserita nella lettera b. Da questa disposizione risulta così evidente che la legge si applica al commercio di organi, tessuti e cellule di origine umana destinati al trapianto sull’essere umano o ad altri scopi.
Come emerge già dal titolo, la Convenzione contro il traffico di organi considera soltanto l’impiego di organi, mentre i tessuti e le cellule sono esclusi dal suo campo d’applicazione. L’articolo 119a Cost. incarica la Confederazione di emanare prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule (cpv. 1). Anche il principio della gratuità della donazione al capoverso 3 riguarda gli organi, i tessuti e le cellule. Il campo d’applicazione della legge sui trapianti comprende, conformemente all'articolo 119a Cost., anche i tessuti e le cellule.
Nella legge sui trapianti anche il divieto di commercio di organi umani di cui all’articolo 119a capoverso 3 Cost. è stato esteso ai tessuti e alle cellule. Secondo il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana, il divieto di commercio si applica sia agli organi sia ai tessuti sia alle cellule (cfr. n. 1.5.1). Per ragioni di coerenza, le disposizioni inserite o adeguate in base alla Convenzione contro il traffico di organi si applicheranno anche ai tessuti e alle cellule.
Art. 6 cpv. 1 Gratuità della donazione
L’articolo 6 capoverso 1 della legge sui trapianti vieta di concedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana. L’articolo 6 capoverso 1 vieta ora anche di offrire o richiedere un profitto finanziario o un altro vantaggio.
Art. 7 cpv. 1 Divieto di commercio
L’articolo 7 capoverso 1 della legge sui trapianti vigente prevede il divieto di commercio, secondo cui è vietato il commercio all’interno della Svizzera o dalla Svizzera all’estero di organi, tessuti e cellule di origine umana nonché il prelievo o il trapianto di organi, tessuti e cellule di origine umana acquistati verso compenso in denaro o mediante la concessione di vantaggi. L’articolo 69 della stessa legge contiene le relative disposizioni penali.
La Convenzione punisce il traffico di organi anche quando commesso all’estero (art. 10 par. 1 lett. d), senza che una parte del reato debba avvenire necessariamente all’interno della Svizzera o dalla Svizzera all’estero. Inoltre, rispetto alla legge sui trapianti, nella Convenzione il traffico di organi è disciplinato in modo più differenziato e suddiviso in diversi reati. È punita anche la pubblicità relativa al traffico di organi.
Per riuscire a soddisfare queste esigenze, è necessario adeguare le norme di divieto di cui all’articolo 7 capoverso 1 (e pertanto anche le disposizioni penali di cui all’art. 69):
- la lettera a vieta il commercio di organi, tessuti e cellule indipendentemente dal fatto che avvenga all’interno della Svizzera, dalla Svizzera all’estero o all’estero.