Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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È sufficiente che si verifichi una di queste tre condizioni perché sia istituito il reato descritto all’articolo 4 paragrafo 1. In compenso, la portata di questa disposizione è attenuata dall’articolo 4 paragrafo 2, che prevede la possibilità di formulare una riserva alla norma generale finalizzata a istituire come reati gli atti menzionati al paragrafo 1 lettera a. Tale riserva è limitata soltanto ai donatori in vita e ai casi eccezionali.
Per quanto riguarda le competenze, ogni Parte deve punire i reati commessi sul suo territorio. Inoltre è tenuta a stabilire la sua competenza per poter essere al corrente dei reati commessi dai suoi cittadini all’estero, da uno dei suoi cittadini o da una persona abitualmente residente nel suo territorio (art. 10). I negoziatori hanno ritenuto che questa disposizione fosse particolarmente importante nel quadro della lotta contro il traffico di organi umani, data la mancanza di volontà, di risorse necessarie o di un quadro giuridico appropriato in alcuni Stati colpiti dal fenomeno del traffico di organi umani. La Convenzione tuttavia lascia alle Parti la possibilità di formulare riserve in merito a questo articolo.
La Convenzione contiene inoltre disposizioni procedurali (capitolo III), disposizioni sulla protezione delle vittime di reati e sull’assistenza a queste persone (capitolo IV) nonché misure di prevenzione (capitolo V). Il capitolo VI prevede disposizioni atte ad assicurare l'attuazione efficace della Convenzione da parte delle Parti. Il meccanismo di controllo previsto dalla Convenzione si basa principalmente sul Comitato delle Parti, organo composto dai rappresentanti delle Parti della Convenzione.
1.4 Valutazione
In Europa le norme rigorose concernenti i centri di prelievo e di trapianto, la tracciabilità o l’attribuzione di organi hanno finora contribuito indirettamente alla lotta contro il traffico di organi. Tuttavia non è stato mai creato un testo internazionale vincolante che riguardasse in modo specifico tale fenomeno. La presente Convenzione rappresenta quindi un progresso in questo ambito. Essa armonizza il quadro legale internazionale permettendo di contrastare in modo più efficace e completo questo problema transfrontaliero. In numerosi Paesi membri del Consiglio d’Europa, il traffico di organi umani è già vietato, ma la Convenzione prende in esame anche le attività che sono legate al commercio di organi e lo rendono possibile. Inoltre è perfettamente in linea con le misure già adottate dalla Svizzera a livello nazionale.
In quanto strumento transfrontaliero, la Convenzione costituisce un segnale importante contro il traffico di organi. Si tratta di un testo di compromesso che lascia agli Stati parte la possibilità di formulare un certo numero di riserve in merito alle disposizioni fondamentali della Convenzione, in particolare all’articolo 4 che disciplina il prelievo illegale di organi umani. Sono possibili riserve anche in merito alle norme di competenza dei tribunali definite all’articolo 10 paragrafo 1 lettere d ed e della Convenzione. La proposta della Svizzera sull’applicazione di queste riserve è illustrata nel capitolo 3.3.
Il pericolo rappresentato dal traffico di organi può essere considerato minimo in Svizzera soprattutto per il fatto che i trapianti sono effettuati soltanto negli ospedali autorizzati e che la Svizzera dispone già di un quadro giuridico solido per contrastare il traffico di organi a livello nazionale o all’estero a partire dalla Svizzera. L’attuazione della Convenzione consentirà però di rafforzare maggiormente il dispositivo legale e gli strumenti di cooperazione in questo ambito. Essa prevede in particolare una competenza extraterritoriale dei tribunali: gli Stati potranno perseguire i loro cittadini senza che queste azioni siano subordinate a una querela preliminare da parte della vittima o a una denuncia dello Stato in cui è stato commesso il reato. Tale rafforzamento è particolarmente auspicato anche perché l’entità e l’evoluzione futura dei casi di traffico di organi in Svizzera e in Europa sono difficilmente prevedibili nel contesto della crescente carenza di organi ma anche dei flussi migratori e della tratta degli esseri umani che può essere collegata al fenomeno della migrazione.
Il traffico di tessuti e cellule non rientra nel campo di applicazione della Convenzione, il che limita la sua portata. Gli Stati parte tuttavia sono liberi di andare oltre questa limitazione ed estendere la portata delle disposizioni nazionali applicando la Convenzione anche ai tessuti e alle cellule (cfr. al riguardo il cap. 3.2 ad art. 2).