Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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di donatori e di riceventi di organi al fine di trarre un profitto o un vantaggio comparabile per la persona che adesca o recluta o per una terza persona. Con questa disposizione si intende rilevare le attività degli intermediari che mettono in contatto donatori, riceventi e professionisti sanitari. Queste attività costituiscono una parte essenziale del traffico di organi umani (cfr. anche l’art. 21 par. 3 della Convenzione).

L’articolo 7 paragrafi 2 e 3 obbliga le Parti a punire la corruzione attiva e passiva di professionisti sanitari, di funzionari pubblici o di persone che lavorano per enti privati affinché effettuino il prelievo o l’innesto di un organo umano, se tale prelievo o innesto avviene nelle circostanze di cui all’articolo 4 paragrafo 1 o all’articolo 5 e, se del caso, all’articolo 4 paragrafo 4, e all’articolo 6.

In relazione al paragrafo 1, il Codice penale in combinato disposto con la legge sui trapianti prevede disposizioni comparabili (cfr. art. 24 [Istigazione] e 25 [Complicità] CP in combinato disposto con l’art. 6 [Gratuità della donazione] e l’art. 69 cpv. 1 lett. a della legge sui trapianti). I paragrafi 2 e 3 della Convenzione precisano il paragrafo 1 (cfr. n. 3.2). La punibilità conformemente all’articolo 7 paragrafi 2 e 3 è assicurata, nella misura in cui si tratti di reati simili alla corruzione, dall’attuale diritto penale svizzero in materia di corruzione (cfr. in particolare l’art. 322octiesCP: Corruzione di privati), indipendentemente dalle prescrizioni della legge sui trapianti.

2.2.5 Preparazione, preservazione, conservazione, trasporto, trasferimento, ricezione, impor-

tazione ed esportazione di organi umani prelevati illegalmente (art. 8)

L’articolo 8 obbliga le Parti a punire, laddove intenzionali, la preparazione, la preservazione, la conservazione, il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l’importazione e l’esportazione degli organi umani prelevati illegalmente secondo l’articolo 4 paragrafo 1 e, se del caso, secondo l’articolo 4 paragrafo 4. Le Parti possono istituire come reati separati gli atti menzionati o considerarli come partecipazione o tentativo conformemente all’articolo 9.

La legge sui trapianti prevede all'articolo 7 capoverso 1, in combinato disposto con l'articolo 69 capoverso 1 lettera b, il divieto di commercio di organi. Deve essere rispettato inoltre l’obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di cui all'articolo 25 in combinato disposto con l’articolo 70 capoverso 1 lettera f della legge e con l'articolo 22 dell’ordinanza sui trapianti. Per commercio di organi secondo la legge sui trapianti si intende l’acquisto, la vendita ecc., con l’obiettivo di realizzare un profitto.

Se gli organi prelevati sono ad esempio conservati, ricevuti, trasportati, importati o esportati senza consenso informato, questo è punibile conformemente alla Convenzione e indipendentemente dalla realizzazione di un profitto. Queste azioni rientrano in quanto atti di partecipazione nella fattispecie del traffico di organi (cfr. n. 3.2)

2.2.6 Complicità e tentativo (art. 9)

Secondo l’articolo 9 della Convenzione, le Parti devono adottare le misure necessarie per istituire come reato, laddove intenzionale, la complicità in qualsiasi reato stabilito secondo la Convenzione nonché il tentativo di commetterlo.

Nella versione francese della Convenzione, l’«istigazione» (instigation) non è menzionata perché secondo il diritto penale francese è inclusa nel termine «complicità» (complicité). Il testo in inglese invece cita esplicitamente l’istigazione (abetting). Si presuppone quindi che l’istigazione rientri tra i reati di cui all’articolo 9.

Il tentativo di commettere reati secondo la legge sui trapianti e la partecipazione (complicità o istigazione) a tali reati sono punibili, nel diritto svizzero concernente i crimini e i delitti, secondo gli articoli 22- 25 del CP e, in relazione alle contravvenzioni, secondo l’articolo 70 capoverso 2 della legge sui trapianti in combinato disposto con l’articolo 105 capoverso 2 CP. I requisiti della Convenzione sono quindi soddisfatti.