Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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La responsabilità sussidiaria delle persone giuridiche prevista dal diritto svizzero non esclude la punibilità di queste persone fisiche. Essa si applica quando, a causa di una carente organizzazione dell’impresa, non è possibile identificare l’autore del reato. L’articolo 102 capoverso 1 CP non è quindi in contraddizione con l’articolo 11 paragrafo 4 della Convenzione: se il comportamento e la colpa dell’autore sono stabiliti dopo la condanna dell’impresa e se in un primo tempo il reato non ha potuto essere imputato all’autore a causa dell’organizzazione lacunosa dell’impresa, è possibile che vengano punite sia l’impresa sia la persona fisica42. Inoltre all’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 197443 sul diritto penale amministrativo (DPA), è previsto un ordinamento speciale applicabile anche nell’ambito della medicina dei trapianti secondo l’articolo 71 della legge sui trapianti. Esso consente per i casi meno gravi (multa fino a cinque milioni di franchi e provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena) di rinunciare a determinare le persone punibili secondo l’articolo 6 DPA e condannare in loro vece l’impresa al pagamento della multa.

Oltre alla responsabilità penale, la legge sui trapianti prevede anche la responsabilità amministrativa a scopo preventivo. Secondo l’articolo 65 della legge sui trapianti, l’Ufficio federale della sanità pubblica può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari all’esecuzione della legge. Queste misure vanno dalla contestazione alla sospensione e alla revoca dell’autorizzazione d’esercizio fino alla chiusura dell'azienda o alla confisca e all’eliminazione degli organi, dei tessuti e delle cellule. Inoltre le imprese che perseguono uno scopo immorale o illecito non possono ottenere la personalità giuridica. Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il suo patrimonio decade a favore degli enti pubblici (art. 52 e 57 del Codice civile44). Se una persona con funzioni dirigenziali ha commesso un reato per conto dell’impresa oppure non ha adempiuto il proprio obbligo di sorveglianza al fine di impedire che il reato fosse commesso da un suo subordinato, l’impresa può essere chiamata a risponderne sul piano civile.

I requisiti di cui all’articolo 11 della Convenzione sono quindi adempiuti. La norma svizzera in materia di responsabilità sussidiaria va in parte oltre le richieste della Convenzione, consentendo di assicurare che i crimini e i delitti commessi in seno a un’impresa non restino impuniti, anche qualora non possano essere imputati a una determinata persona fisica. Pertanto non è necessario introdurre una responsabilità penale concorrente delle imprese per i reati contemplati dalla Convenzione.

2.2.9 Sanzioni e misure (art. 12)

Secondo il paragrafo 1 di questo articolo, le Parti sono tenute a provvedere affinché i reati previsti dalla Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese le sanzioni pecuniarie e le misure che comportano la privazione della libertà personale e che possono dar luogo all’estradizione. I reati stabiliti dalla Convenzione sono passibili secondo il diritto svizzero di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa (cfr. art. 35 AIMP), tale da poter dar luogo all’estradizione conformemente al diritto svizzero.

I reati intenzionali che implicano un pericolo concreto per la salute degli esseri umani rappresentano sempre crimini o delitti. Pertanto l’estradizione è possibile in qualsiasi caso, in applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 197545 o di altri trattati vincolanti per la Svizzera in questo ambito.

Il paragrafo 2 prescrive che le persone giuridiche dichiarate responsabili secondo l’articolo 11 siano anch’esse punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano sanzioni pecuniarie. Le misure sanzionatorie in questione previste dal diritto svizzero sono riportate nei commenti all’articolo 11 della Convenzione.

Secondo il paragrafo 3, le Parti devono permettere il sequestro e la confisca dei proventi di questi reati o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi (lett. a). Inoltre devono adottare le misure necessarie per rendere possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi struttura usata per commettere

42Cfr. Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, n. 119 relativo all’articolo 102

43RS 313.0

44RS 210

45 RS 0.353.1