Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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bambini a scopo di sfruttamento sessuale; ora invece è punita anche la tratta di esseri umani finalizzata al traffico di organi e al lavoro forzato.

1.5.6 Recommendation Rec(2004)7 on organ trafficking:

Nel 2004, in virtù della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, il Consiglio d’Europa ha raccomandato agli Stati membri di vietare e punire il traffico di organi, tessuti e cellule22.

1.5.7 Risoluzione 71/322 delle Nazioni Unite: adozione di misure efficaci e rafforzamento e pro-

mozione della cooperazione internazionale concernente la donazione e il trapianto di or-

gani per prevenire e combattere la tratta di persone a fini di prelievo di organi e di traffico di organi umani

La risoluzione, adottata l’8 settembre 2017 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esorta gli Stati membri a prevenire e combattere la tratta di persone a scopo di prelievo di organi e il traffico di organi umani e a tutelare le vittime. Inoltre intende provvedere affinché i trapianti avvengano soltanto all’interno di un sistema nazionale di trapianti e affinché sia i riceventi sia i donatori di organi in vita siano sottoposti a controlli medici postdonazione necessari dopo il trapianto.

1.5.8 Resolution CM/Res(2013)55 on establishing procedures for the collection and dissemi-

nation of data on transplantation activities outside a domestic transplantation system

Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato l’11 dicembre 2013 la risoluzione CM/Res(2013)55, il cui scopo è di raccogliere i dati delle persone che hanno ricevuto un organo illegalmente all’estero, al di fuori di un sistema nazionale di trapianti. La collezione di dati anonimizzati deve servire anche a monitorare l’evoluzione del numero di trapianti al di fuori dei sistemi nazionali di trapianti, a migliorare le informazioni sui rischi per i pazienti in lista d’attesa (e pertanto prevenire il «turismo dei trapianti») e a migliorare la protezione della salute dei riceventi di organi. Gli Stati membri devono designare un Punto di contatto nazionale (National Focal Point) competente per il rilevamento dei dati e lo scambio internazionale.

La Svizzera sostiene l’obiettivo della risoluzione e ha nominato nel 2016 un Punto di contatto nazionale. Con la modifica dell’ordinanza sui trapianti23 entrata in vigore il 15 novembre 2017, si disciplina ora il rilevamento dei dati sui trapianti effettuati all’estero supersone domiciliate in Svizzera.

1.5.9 Resolution CM/Res(2017)2 on establishing procedures for the management of patients having received an organ transplant abroad upon return to their home country to receive follow-up care

Di solito, per i controlli postdonazione, le persone trapiantate all’estero si fanno seguire nel proprio Paese d’origine. Tuttavia, se hanno ricevuto un organo al di fuori di un sistema legale di trapianti, la probabilità di complicazioni e infezioni gravi che possono nuocere anche alla salute di altre persone aumenta. L’obiettivo della risoluzione è di far sì che le persone trapiantate all’estero siano curate adeguatamente dopo il loro rientro. Il personale sanitario deve essere pertanto sensibilizzato a riconoscere i casi di «turismo dei trapianti» o di traffico di organi. Così come per i trapianti nazionali, anche in questi pazienti il successo del trapianto deve poter essere monitorato. Il rilevamento dei dati in questo ambito è attuato secondo la modifica dell’ordinanza sui trapianti23 entrata in vigore il 15 novembre 2017. Nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assunzione dei costi dei trattamenti medici effettuati all’estero in virtù dell’articolo 36 dell’ordinanza del 27 giugno 199524 sull’assicurazione malattie è soggetta a severe condizioni. È pertanto escluso che i trapianti all’estero connessi al traffico di organi o alla tratta di esseri umani siano sostenuti dall’assicurazione di base.

22Recommendation Rec(2004)7 on organ trafficking: https://www.edqm.eu/sites/default/files/recommenda-

tion_no_2004_7_of_the_committee_of_ministers_to_member_states_on_organ_trafficking.pdf

23 RS 810.211(art. 15)

24 RS 832.102