Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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71 cpv. 1). I procedimenti svolti dalle autorità penali cantonali sono disciplinati dal Codice di procedura penale (CPP)46. Quest’ultimo consente alle persone competenti per l’istruzione di avviare le classiche indagini (tra cui interrogatori, perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, coinvolgimento di periti) che assicurano un perseguimento efficace dei reati.

2.3.3 Cooperazione internazionale (art. 17)

Secondo l’articolo 17 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, le Parti cooperano, nella misura più ampia possibile, in applicazione degli strumenti internazionali applicabili e del loro diritto interno. Gli ambiti menzionati dalla disposizione sono le indagini e i procedimenti penali, il sequestro e la confisca nonché l’estradizione e l’assistenza giudiziaria.

Gli accordi internazionali pertinenti, di cui la Svizzera è Parte contraente, sono la Convenzione europea del 20 aprile 195947 di assistenza giudiziaria in materia penale e il suo Secondo Protocollo addizionale48 nonché la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 195749 e i suoi quattro Protocolli addizionali50. A questi si aggiungono la Convenzione dell’8 novembre 199051 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la Convenzione del 21 marzo 198352 sul trasferimento dei condannati e il suo Protocollo addizionale53, come pure altri strumenti penali del Consiglio d’Europa e dell’ONU. Infine l’AIMP54 disciplina le questioni che non sono contemplate dagli accordi internazionali. Questa legge è applicabile agli Stati che non sono Parti contraenti degli accordi internazionali menzionati.

L'articolo 17 paragrafo 3 non è rilevante per la Svizzera in quanto il nostro Paese non subordina l’estradizione e l’assistenza giudiziaria all’esistenza di un trattato.

I requisiti dell’articolo 17 della Convenzione sono quindi soddisfatti dal diritto vigente.

2.4 Capitolo IV: Misure di protezione

2.4.1 Protezione delle vittime (art. 18)

L’articolo 18 della Convenzione obbliga le Parti ad adottare le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare assicurando che abbiano accesso alle informazioni, assistendole nel loro recupero e prevedendo un risarcimento da parte degli autori dei reati.

Le persone la cui integrità fisica, sessuale o psichica è stata lesa dal prelievo illegale di organi hanno lo statuto di vittime ai sensi del CPP e della legge federale del 23 marzo 200755 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV).

Le vittime ai sensi del CPP ma anche altre persone (p. es. le persone colpite nei loro diritti patrimoniali) possono partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile e di conseguenza avere accesso alle informazioni riguardanti il procedimento a carico dell’autore del reato (art. 107 segg. e 118 segg. CPP).

Tramite un’azione di responsabilità civile le persone danneggiate possono pretendere dall’autore del reato un risarcimento e una riparazione morale; possono far valere i loro diritti in quanto parti del procedimento penale. Inoltre la procedura penale amministrativa prevede la possibilità di assegnare ai danneggiati i beni confiscati (art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 73 CP).

46Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP); RS 312.0

47 RS 0.351.1

48 RS 0.351.12

49 RS 0.353.1

50 RS 0.353.11, 0.353.12, 0.353.13 e 0.353.14

51 RS 0.311.53

52RS 0.343

53 RS 0.343.1

54 RS 351.1

55 RS 312.5