Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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2.2.7 Competenza (art. 10)

L’articolo 10 paragrafo 1 lettere a‒c della Convenzione obbliga gli Stati contraenti a stabilire la loro competenza se il reato è commesso sul loro territorio, a bordo di una nave battente la loro bandiera o a bordo di un aereo immatricolato secondo il loro diritto.

In questi casi la competenza dei tribunali svizzeri è disciplinata dall’articolo 3 CP, dall’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 195334 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e dall’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 194835 sulla navigazione aerea.

Secondo il paragrafo 1 lettere d ed e, ogni Parte stabilisce inoltre la sua competenza se l’autore di un reato commesso all’estero è suo cittadino o una persona abitualmente residente nel suo territorio. Ogni Parte si adopera secondo il paragrafo 2 per stabilire la propria competenza se la vittima di un reato commesso all’estero è suo cittadino o una persona abitualmente residente nel suo territorio.

La base legale per la competenza svizzera nel caso in cui il reato sia commesso da un cittadino svizzero è costituita dall’articolo 7 capoverso 1 lettera a CP. La competenza svizzera nel caso in cui la vittima del reato sia svizzera è retta dall'articolo 7 capoverso 1 CP, a cui rimanda l’articolo 7 capoverso 2 CP.

Il Codice penale non prevede invece alcuna competenza della Svizzera nel caso in cui l’autore o la vittima di un reato commesso all’estero risieda soltanto abitualmente in Svizzera.

Le disposizioni di diritto penale della legge sui trapianti non coprono le infrazioni commesse all’estero da cittadini svizzeri; il commercio di organi è vietato soltanto se avviene all’interno della Svizzera o dalla Svizzera all’estero e quindi se il reato o una parte di esso ha luogo in Svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. a della legge sui trapianti).

In quanto legge speciale, la legge sui trapianti prevale sul Codice penale. Se la Svizzera intende includere anche i casi degli Svizzeri che commettono all’estero il reato di commercio di organi ai sensi della legge sui trapianti, si rende necessario un adeguamento corrispondente.

Secondo il paragrafo 3, ogni Stato può riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in specifici casi o condizioni le prescrizioni del paragrafo 1 lettere d ed e del presente articolo.

- Il criterio di collegamento della «residenza abituale» è estraneo al diritto penale svizzero. Per quanto concerne l’estensione della competenza a reati commessi all’estero da o contro persone abitualmente residenti in Svizzera, la Svizzera si riserva il diritto di non applicare tale prescrizione, esprimendo una riserva totale (cfr. n. 3.3). In conformità al principio del Codice penale (art. 7), la competenza dei tribunali svizzeri per i reati commessi all’estero dovrà essere stabilita solo nei casi in cui l’autore o la vittima del reato è cittadino svizzero.

- la Svizzera non esprime invece nessuna riserva in merito all’estensione della competenza a reati commessi all’estero da suoi cittadini. Tuttavia, in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 del Codice penale, la Svizzera può subordinare la propria competenza giurisdizionale per i reati commessi all’estero alla punibilità nel luogo del reato (principio della doppia punibilità). Il principio della doppia punibilità è un principio riconosciuto di diritto internazionale. Esso nasce dalle riflessioni sulla sovranità, consente una cooperazione e un’assistenza giudiziaria internazionali efficaci e si applica anche alla presente Convenzione sebbene non sia espressamente menzionato. Il requisito della doppia punibilità è stabilito sia nel diritto svizzero sia nelle convenzioni internazionali, come per esempio nel Codice penale (art. 7 cpv. 1), nella legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale36 (art. 35 cpv. 1 lett. a e art. 64 cpv. 1) e nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale37.

Il paragrafo 4 vieta di subordinare la competenza secondo il paragrafo 1 lettere d ed e alla condizione che il procedimento possa essere avviato solo a seguito di una querela da parte della vittima o di una

34RS 747.30

35RS 748.0

36RS 351.1

37 RS 0.351.1