Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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del Comitato dei Ministri, il che le conferisce un impatto potenzialmente globale.

La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori che hanno portato all’adozione della Convenzione e, sostenendo pienamente il suo obiettivo, l’ha firmata il 10 novembre 2016.

1.2 Andamento e risultato dei negoziati

Nel 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha affidato al Comitato di esperti sul traffico di organi umani, tessuti e cellule (PC-TO), di cui la Svizzera fa parte, il mandato di elaborare un progetto di convenzione di diritto penale contro il traffico di organi ed eventualmente un progetto di protocollo addizionale sulla lotta contro il traffico di tessuti e cellule umane.

Il 9 luglio 2014, il Comitato dei Ministri ha adottato la Convenzione contro il traffico di organi umani e ha deciso di rinviare l’elaborazione di un Protocollo addizionale sulla lotta contro il traffico di tessuti e cellule umane. La Convenzione è stata aperta alla firma il 25 marzo 2015. È firmata da 18 Stati membri del Consiglio d’Europa (compresa la Svizzera) e ratificata da quattro Stati, l’Albania, la Repubblica di Moldova, la Repubblica Ceca e la Norvegia (stato: 2 ottobre 2017)15.

La Convenzione costituisce il primo trattato di diritto penale dedicato in modo specifico alla lotta contro il traffico di organi. Questo strumento è il frutto di un compromesso che permette agli Stati di formulare riserve in merito ad alcune disposizioni della Convenzione. Prevede questa possibilità in particolare all’articolo 4, che lascia agli Stati la scelta di autorizzare eccezionalmente il prelievo di organi senza il consenso libero del donatore in vita. Questa possibilità di riserva è stata fortemente criticata da alcune delegazioni tra cui la Germania e la Svizzera, in quanto si oppone a un altro strumento del Consiglio d’Europa, cioè alla Convenzione di biomedicina, che vieta il prelievo di organi e di tessuti non rigenerabili da una persona che non ha la capacità di dare il suo consenso. Il diritto svizzero vieta già e senza eccezioni il prelievo di organi da persone in vita minorenni o incapaci di discernimento. Al momento dell’apertura alla firma, è stato ribadito che questa riserva deve essere applicata in modo molto restrittivo e solo in via eccezionale.

Infine è stato evidenziato che gli Stati restano liberi di spingersi oltre le disposizioni della Convenzione e di adottare altre norme che sostengano la lotta contro il traffico di organi o la cooperazione internazionale in questo ambito.

1.3 Panoramica del contenuto della Convenzione

La nuova Convenzione si basa sul criterio delle «3 P»: perseguimento penale dei reati, protezione delle vittime e prevenzione. Il suo obiettivo è di contrastare tutta la catena di reati compiuti nell’ambito del traffico di organi, anche se il reato principale resta il prelievo di organi senza il consenso del donatore o dietro compenso. Lo scopo del prelievo (trapianto, ricerca ecc.) è irrilevante se si verifica una di queste condizioni.

La Convenzione si compone di nove capitoli e 33 articoli. Il capitolo I (art. 1-3) definisce lo scopo, il campo di applicazione e l’uso dei termini. Il campo di applicazione comprende il traffico di organi umani per scopi di trapianto o altri scopi e altre forme di prelievo illegale e di innesto illegale.

Il capitolo II contiene le disposizioni della Convenzione relative al diritto penale sostanziale. Questo importante capitolo descrive gli atti che le Parti sono tenute a istituire come reati. In particolare, secondo l’articolo 4 paragrafo 1, le Parti della Convenzione devono istituire come reato il prelievo di organi umani da donatori in vita o deceduti, nei seguenti casi:

- laddove il prelievo è effettuato senza il consenso libero, informato e specifico del donatore o senza

un’autorizzazione al prelievo conforme al diritto interno della Parte in questione (lett. a); e

- laddove in cambio del prelievo di organi da un donatore in vita (lett. b) o da un donatore deceduto

(lett. c) è stato offerto o corrisposto un profitto o un vantaggio comparabile.

15 Stato delle firme e ratifiche di trattato 216: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/signatures?p_auth=zOTL8HVC