Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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1.5 Relazione con altri strumenti internazionali
Esistono strumenti internazionali riguardanti tematiche connesse al traffico di organi, tra cui la Convenzione di Oviedo del 1997 del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina e gli strumenti relativi alla lotta contro la tratta di esseri umani, compresa quella finalizzata al prelievo di organi. La nuova Convenzione del Consiglio d’Europa è complementare a questi strumenti.
1.5.1 Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano ri-
guardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina
La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina16 è stata ratificata dalla Svizzera il 24 luglio 2008 ed è in vigore per la Svizzera dal 1° novembre dello stesso anno. Gli articoli 19 e 20 disciplinano il prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto e, in particolare, la tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il loro consenso al prelievo d’organo. Secondo l’articolo 21 è vietato utilizzare il corpo umano e le sue parti, in quanto tali, come fonte di profitto.
1.5.2 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana
La Svizzera ha ratificato il 10 novembre 2009 il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana17, entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2010. Il Protocollo aggiuntivo vieta il traffico di organi e tessuti (art. 22) e l’utilizzo del corpo umano o delle sue parti come fonte di profitto o di vantaggi comparabili (art. 21).
1.5.3 Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani
La Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani18, ratificata dalla Svizzera il 17 dicembre 2012, è in vigore dal 1° aprile 2013. Essa contiene disposizioni che puniscono la tratta di esseri umani a scopo di prelievo di organi. Tale reato è concretizzato all’articolo 182 del Codice penale (CP)19, in cui il reclutamento di un essere umano è parificato alla tratta.
1.5.4 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità orga-
nizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in partico-
lare di donne e bambini (Convenzione di Palermo)
La Svizzera ha ratificato il 27 ottobre 2006 la Convenzione di Palermo20, entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre dello stesso anno. Il Protocollo addizionale ha l’obiettivo di combattere la tratta di persone a scopo di sfruttamento, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere di tipo sessuale o di altro tipo (prestazioni di lavoro, prelievo di organi). La punibilità della tratta di persone, la prevenzione, la tutela delle vittime e la cooperazione tra gli Stati parte sono i contenuti principali di questo Protocollo. Esso si applica ai reati di natura transnazionale che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.
1.5.5 Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia
La Svizzera ha ratificato il 19 settembre 2006 il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia21, in vigore per la Svizzera dal 19 ottobre 2006. Nell’ambito della ratifica, è stata adeguata la disposizione penale sulla tratta di esseri umani (art. 182 CP): in passato era punita soltanto la tratta di esseri umani e di
16 RS 0.810.2
17 RS 0.810.22
18 RS 0.311.543
19RS 311.0