Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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La lettera c stabilisce principalmente la raccolta, l’analisi e lo scambio tra le autorità di informazioni riguardanti i reati nell’ambito del trapianto di organi. Conformemente alla legge sui trapianti, il perseguimento e il giudizio dei reati spettano per principio ai Cantoni, motivo per cui dal punto di vista penale è rilevante l’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali57. Se il traffico di organi avviene nel contesto internazionale e nell’ambito della criminalità organizzata, il reato è giudicato dal Tribunale penale federale. Quest’ultimo è tenuto, se previsto da una legge specifica in virtù dell’articolo 68 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali58, a informare le altre autorità federali.
Il paragrafo 2 lettera a va oltre l’articolo 53 della legge sui trapianti che consente alla Confederazione di realizzare o sostenere programmi di perfezionamento e di formazione continua. Il paragrafo 2 lettera a della Convenzione infatti deve essere attuato soltanto in caso di necessità nel diritto nazionale. L'articolo 61 della legge sui trapianti non menziona esplicitamente l’informazione del pubblico in materia di traffico di organi, ma l’informazione può riguardare senz’altro anche questo tema. Inoltre la legge ha come obiettivo anche quello di impedire il commercio di organi.
Per quanto riguarda il paragrafo 3, il diritto svizzero non prevede alcun divieto di pubblicità esplicito per il traffico di organi, ma l’espressione «commercio di organi» racchiude già in sé questo concetto (cfr. al riguardo il n. 3.2).
2.5.2 Misure a livello internazionale (art. 22)
Secondo l’articolo 22 della Convenzione, le Parti cooperano, nella misura più ampia possibile, per prevenire il traffico di organi umani. In particolare riferiscono al Comitato delle Parti, su sua richiesta, circa il numero dei casi di traffico di organi umani sui rispettivi territori (lett. a) e designano un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (lett. b). Con queste misure si intende garantire un’attuazione della Convenzione e una cooperazione internazionale efficaci.
La legge sui trapianti disciplina la cooperazione internazionale agli articoli 52 e 60, in virtù dei quali la Confederazione prende provvedimenti per lottare efficacemente contro il commercio di organi e può scambiare dati con autorità estere e organizzazioni internazionali. L’informazione in merito al numero di sentenze penali sul traffico di organi è consentita dall’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali59 e dall’articolo 68 della legge sull’organizzazione delle autorità penali60. Il punto di contatto nazionale è gestito dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La comunicazione conformemente alla lettera a deve avvenire attraverso il punto di contatto di cui alla lettera b. La designazione di un punto di contatto nazionale non necessita di una base legale specifica.
2.6 Capitolo VI: Meccanismo di controllo (art. 23-25)
Le disposizioni di cui al capitolo VI della Convenzione intendono assicurare un’attuazione efficace della Convenzione. Il meccanismo di controllo si basa principalmente sul Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti delle Parti della Convenzione.
L’articolo 23 della Convenzione disciplina il Comitato delle Parti, la sua composizione e le modalità di funzionamento.
La partecipazione al meccanismo di controllo, prevista all’articolo 24, di altri rappresentanti, in particolare dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, del Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) e di altri comitati intergovernativi o scientifici del Consiglio d’Europa competenti, deve contribuire a un approccio multisettoriale e multidisciplinare.
L’articolo 25 della Convenzione indica le funzioni del Comitato. Oltre alle competenze fondamentali (facilitare l’attuazione della Convenzione e l’informazione, esprimere pareri e raccomandazioni sulla sua
57 RS 312.3
58 Legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP); RS 173.71
59 RS 312.3
60 RS 173.71