Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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- L’adescamento di un donatore o di un ricevente, al fine di corrispondere a questi ultimi o a una parte terza un profitto o un vantaggio comparabile (art. 7 par. 1 della Convenzione) è incluso nella lettera a. In questo modo le persone che svolgono attività illecite di intermediazione tra il donatore, il ricevente e i professionisti sanitari potranno essere chiamate a rispondere.
La lettera b vieta di prelevare da una persona in vita o deceduta organi, tessuti o cellule acquisiti attraverso l’offerta, la concessione, la richiesta o l’accettazione di un profitto finanziario o di altri vantaggi. Vieta altresì di trapiantare o d’impiegare per altri scopi gli organi, i tessuti e le cellule. L’impiego per altri scopi può consistere per esempio nell’utilizzo per la ricerca o per la trasformazione in tessuti o cellule devitalizzati. Come per gli espianti standardizzati, anche per i tessuti e le cellule devitalizzati è vietata soltanto la commercializzazione del materiale di partenza e non quella del prodotto. Questo è sancito per gli espianti standardizzati all’articolo 7 capoverso 2 lettera b della legge. I tessuti e le cellule devitalizzati rientrano nel campo di applicazione della legge sugli agenti terapeutici, mentre la legge sui trapianti disciplina soltanto l’aspetto del commercio illegale del materiale vitale di partenza.
Art. 69 cpv. 1 lett. a–cbis e 4 Delitti
L’articolo 69 comprende le disposizioni penali che disciplinano gli atti definiti delitti. Le lettere a–cbis contengono le disposizioni penali derivanti dall’attuazione della Convenzione.
Capoverso 1 lettere a–cbis
La lettera a corrisponde alla norma di divieto dell’articolo 6 capoverso 1. La formulazione della lettera b può essere semplificata per quanto riguarda il commercio. Materialmente, oltre al commercio in Svizzera e dalla Svizzera all’estero secondo l’articolo 10 della Convenzione, sarà punito ora anche il commercio di organi all’estero (cfr. più avanti il cpv. 4). Il prelievo, il trapianto o l’impiego per altri scopi di organi, tessuti o cellule è ora definito reato alla lettera c. L’adescamento è una parte essenziale del commercio e rappresenta quindi un atto di partecipazione (correità, complicità) riguardante la fattispecie di cui alla lettera c (art. 7 della Convenzione, cfr. n. 2.2.4).
La disposizione punisce anche tutti gli atti (come la preparazione, la conservazione, il trasporto, il trasferimento o l’importazione e l’esportazione) che prevedono l’impiego di organi, tessuti o cellule prelevati senza il consenso o laddove, in cambio del prelievo, è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o altri vantaggi (art. 8 della Convenzione, cfr. n. 2.2.5). Anche questi atti possono essere inseriti a livello penale nella lettera c come atti di partecipazione (complicità).
In base alla punibilità dell’istigazione e alla complicità o alla correità dei reati di cui alla lettera c è incluso infine il divieto di attività pubblicitarie previsto all’articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione. Con il divieto di tali attività sarà giudicato in particolare l’intermediario tra il donatore e il ricevente.
L’attuale lettera c è completata con la lettera cbis: è punito ora anche il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone viventi effettuato senza il loro consenso nonché il trapianto di organi, tessuti o cellule prelevati senza che vi sia un consenso. Le norme di divieto del prelievo senza il consenso sono contenute negli articoli 8 e 12, che fissano le condizioni per il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone viventi e persone decedute.
Capoverso 4
Il capoverso 4 stabilisce che l’autore del reato è punibile anche se ha commesso il reato di cui al capoverso 1 lettere a–cbisall’estero. Questo vale per le persone che non sono estradate, quindi innanzitutto per gli Svizzeri, per cui è attuato l’articolo 10 paragrafo 1 lettera d della Convenzione. Tuttavia saranno perseguiti in Svizzera anche i cittadini stranieri che per altri motivi non possono essere estradati (p. es. perché minacciati dalla pena di morte). Questo va oltre quanto richiesto dalla Convenzione, ma attua il suo obiettivo di impedire che qualcuno sfugga ai sistemi di perseguimento penale. Gli atti sono perseguiti soltanto se sono punibili anche nel luogo in cui sono stati commessi (principio della doppia punibilità). Dal punto di vista materiale occorre notareche il perseguimento penale dei reati commessi all’estero è difficilmente applicabile nella prassi senza la collaborazione dello Stato in cui il reato è stato commesso, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione e l’assicurazione delle prove necessarie.