Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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2 Le disposizioni della Convenzione e il loro rapporto con il diritto svizzero

Preambolo

Nel preambolo della Convenzione si fa riferimento a diversi atti normativi internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa ratificati dalla Svizzera e strettamente correlati al traffico di organi.25

La Convenzione intende contribuire in modo significativo alla lotta contro il traffico di organi umani. Nella sua attuazione occorre tenere conto di questo obiettivo e del principio di proporzionalità.

Per contrastare in modo efficace la minaccia rappresentata a livello mondiale dal traffico di organi umani, è necessario promuovere una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e gli Stati non membri del Consiglio d’Europa.

2.1 Capitolo I: Scopo, campo di applicazione e uso dei termini

2.1.1 Scopo (art. 1)

Scopo della presente Convenzione è di:

- prevenire e contrastare il traffico di organi umani attraverso la criminalizzazione di determinati atti (par. 1 lett. a);

- proteggere i diritti delle vittime dei reati istituiti ai sensi della presente Convenzione (par. 1 lett. b);

- promuovere la cooperazione nazionale e internazionale per la lotta contro il traffico di organi umani (par. 1 lett. c).

Il paragrafo 2 prevede l’istituzione di uno specifico meccanismo di controllo (art. 23 e 25), con cui si intende assicurare un’attuazione efficace della Convenzione.

Lo scopo della Convenzione è conforme al diritto svizzero in materia.

La legge dell’8 ottobre 200426 sui trapianti intende, tra le altre cose, impedire l’impiego abusivo di organi, tessuti e cellule, segnatamente il commercio di organi (art. 1 cpv. 3). È questo l’obiettivo innanzitutto del divieto di commercio previsto all’articolo 7 della legge sui trapianti. Chi viola questo divieto commette un delitto di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettera b ed è punito di conseguenza. Il divieto del commercio di organi è già sancito a livello costituzionale (art. 119a cpv. 3 Cost.27).

In Svizzera le persone la cui integrità fisica, psichica o sessuale è direttamente lesa a causa di un reato sono protette dalla legge federale del 23 marzo 200728 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV). Questa protezione è tuttavia limitata, salvo per le prestazioni dei consultori, ai reati commessi in Svizzera29.

La legge sui trapianti disciplina all’articolo 52 la cooperazione internazionale nel campo della medicina dei trapianti. Inoltre stabilisce che la Confederazione prende provvedimenti per facilitare lo scambio di informazioni e lottare efficacemente contro il commercio di organi. Uno strumento utile a questo scopo è ad esempio la rappresentanza in organi internazionali.

Secondo l’articolo 60 della legge sui trapianti, la cooperazione della Svizzera con l’estero richiede un certo scambio di dati e informazioni con autorità estere e organizzazioni internazionali. Il capoverso 2

25 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10 dicembre 1948); la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101); la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (RS 0.810.2); il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana (RS 0.810.22); il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543).

26 RS 810.21

27 RS 101

28 RS 312.5

29 Articolo 3 capoverso 2 LAV.