Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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stabilisce le condizioni per la comunicazione di dati confidenziali ad autorità e istituzioni estere e a organizzazioni internazionali. La trasmissione di questi dati può avvenire nell’ambito di accordi internazionali o di decisioni e consente inoltre di scoprire traffici illeciti.

2.1.2 Campo di applicazione e uso dei termini (art. 2)

Secondo l’articolo 2 paragrafo 1, la Convenzione si applica al traffico di organi umani per scopi di trapianto o altri scopi e ad altre forme di prelievo illegale e di innesto illegale.

Nell’espressione «altri scopi» rientrano tutti gli scopi diversi dal trapianto per cui potrebbero essere utilizzati organi prelevati illegalmente, come per esempio la ricerca scientifica e l’uso di organi per ottenere tessuti e cellule per la fabbricazione di dispositivi medici.

Con «altre forme di prelievo illegale e di innesto illegale» si intendono esclusivamente gli atti di cui all’articolo 4 paragrafo 4 e all’articolo 6.

Non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione il traffico di tessuti e cellule e il commercio di medicamenti fabbricati da organi umani o da parti di essi.

L’articolo 2 paragrafo 2 definisce i termini principali ai fini dell’applicazione della Convenzione.

L’espressione «traffico di organi umani» può comprendere differenti atti criminali che coinvolgono diversi attori. Data la complessità degli atti criminali si è rinunciato a fornire una definizione dettagliata. Questo paragrafo rimanda a disposizioni del diritto penale sostanziale che citano i reati che devono essere definiti tali nell’ambito del traffico di organi (art. 4 par. 1 e art. 5, 7, 8 e 9).

La definizione di «organo umano» corrisponde alla definizione riconosciuta a livello internazionale della direttiva 2010/53/UE30 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

La legge sui trapianti si applica all’impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale e all’impiego di prodotti fabbricati con essi destinati al trapianto sull’essere umano (art. 2 cpv. 1). Per «impiego» si intendono tutte le attività dal prelievo fino al trapianto. Il campo di applicazione della legge sui trapianti va quindi oltre il campo di applicazione della Convenzione che concerne esclusivamente il traffico di organi. La legge comprende, oltre agli organi, i tessuti e le cellule, che possono essere anche di origine animale. È determinante il fatto che gli organi, i tessuti o le cellule siano destinati al trasferimento sull’essere umano, ossia utilizzati a scopi di trapianto.

Secondo il divieto di commercializzazione sancito all’articolo 9 della legge sulla ricerca umana (LRUm)31, il corpo umano o sue parti non possono essere alienati o acquistati in quanto tali a scopo di ricerca dietro compenso o altri vantaggi materiali. L’uso di organi prelevati illegalmente a scopo di ricerca è punibile secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera c LRUm.

La legge sui trapianti contiene diverse definizioni all’articolo 3. La definizione di «organi» corrisponde a quella della Convenzione.

L’espressione «traffico di organi» invece non è definita nella legge.

2.1.3 Principio di non discriminazione (art. 3)

Questo articolo sancisce il divieto di discriminazione riguardante l’attuazione delle disposizioni della Convenzione, in particolare per quel che riguarda la protezione dei diritti delle vittime.

Un divieto di discriminazione inteso in modo simile, ma più ampio dal punto di vista del contenuto, è previsto all’articolo 5 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità32, entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014.

30 Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, GU L 207, 6.8.2010, pag. 14-29.

31 Legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana (LRUm); RS 810.30

32 RS 0.109