Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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cui l’articolo 4 paragrafo 1 lettera a della Convenzione riguardante il prelievo di organi da donatori in vita non deve essere applicato qualora, in casi eccezionali, non sia necessario il consenso delle persone interessate. Ha formulato una riserva anche in merito all'articolo 10 paragrafo 1 lettera e, chiedendo che il perseguimento penale per i reati commessi all’estero sia esteso soltanto alle persone abitualmente residenti sul territorio che non possiedono la nazionalità del Paese in questione.
Al momento della firma, il Regno Unito ha espresso una riserva sulla competenza stabilita all’articolo 10 paragrafo 1 lettere d ed e della Convenzione, secondo cui non devono essere adottate misure contro i suoi cittadini o le persone abitualmente residenti nel suo territorio che commettono reati all’estero61. Al momento della ratifica, l’Italia intende, secondo la proposta di legge del 21 giugno 2016, esprimere una riserva in merito all’articolo 10 paragrafo 1 lettera e della Convenzione, al fine di non adottare provvedimenti contro le persone abitualmente residenti nel suo territorio.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Secondo l’articolo 71 della legge sui trapianti, il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni, e questo concerne quindi anche i reati legati al commercio di organi del diritto vigente. Sono esclusi invece i reati riguardanti la criminalità organizzata che competono alla Confederazione. L’attuazione della Convenzione non influirà sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni prevista nella legge sui trapianti.
La sua applicazione va di pari passo con un maggiore scambio di informazioni a livello internazionale. A tale scopo l’UFSP riceve, in quanto punto di contatto nazionale, nuovi compiti di coordinamento, attuati con le risorse disponibili.
Per quanto concerne il meccanismo di controllo conformemente agli articoli 23-25 della Convenzione, le spese sono assunte dal Consiglio d’Europa. I compiti derivanti dal meccanismo di controllo sono svolti dall’UFSP nell’ambito delle attività in corso e non richiedono risorse supplementari.
Non è previsto alcun contributo obbligatorio delle Parti alla Convenzione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
L’attuazione della Convenzione non comporta elevati costi supplementari per i Cantoni e i Comuni. I Cantoni sono competenti già oggi per il perseguimento e il giudizio dei reati nell’ambito della criminalità legata al traffico di organi. Non bisogna partire dal presupposto che il completamento delle disposizioni penali e l’estensione della competenza portino a un forte aumento dei procedimenti penali; l’onere supplementare per le autorità di perseguimento penale dei Cantoni potrebbe quindi rimanere limitato. La Convenzione però ottimizzerà le possibilità dello scambio di informazioni a livello internazionale.
4.3 Ripercussioni per l’economia
L’attuazione della Convenzione non ha ripercussioni per l’economia. Si rinuncia pertanto a un’analisi d’impatto della regolamentazione.
4.4 Ripercussioni per la società
L’articolo 21 della Convenzione prevede che il pubblico sia informato sull’illegalità del traffico di organi e sui pericoli a esso connessi. Con l’attuazione della Convenzione si intende informare in modo più specifico il pubblico sul tema del traffico di organi, nell’ambito della consueta informazione delle autorità sulla medicina dei trapianti.
61 Riserve e dichiarazioni per trattato n. 216: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/declarations?p_auth=2osINsLC