Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine

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Tale collaborazione è spesso soddisfacente se il reato è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Le possibilità di ricorrere mediante assistenza giudiziaria ai documenti e ai mezzi di prova necessari aumentano in modo rilevante in caso di doppia punibilità. Soltanto in casi eccezionali e per quanto riguarda soprattutto i reati più gravi (terrorismo, genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra), i reati su minorenni (art. 5 CP) e altri reati specifici (come la tratta di esseri umani, la presa d’ostaggio, il matrimonio forzato) si prescinde dal requisito della doppia punibilità. Anche se i reati legati al traffico di organi possono essere strettamente correlati alla tratta di esseri umani e ai crimini di guerra e il principio della doppia punibilità non è efficace nei Paesi caratterizzati da disordine politico, sembra opportuno, viste le ragioni dell’assunzione delle prove e il consenso internazionale piuttosto ampio sulla criminalizzazione del traffico di organi, attenersi al principio della doppia punibilità per i reati commessi all’estero nell’ambito del traffico di organi.

Con questa estensione la Svizzera si assume ora anche la responsabilità di perseguire e punire i reati legati al traffico di organi commessi all’estero, qualora abbiano un legame con la Svizzera. Sono inoltre applicabili i capoversi 4 e 5 dell’articolo 7 CP secondo cui, fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero oppure se la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione. Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 71 cpv. 3 Competenza e diritto penale amministrativo

L’articolo 71 della legge sui trapianti è completato con il capoverso 3. Esso stabilisce che le autorità competenti devono comunicare all’UFSP tutte le sentenze e i decreti di abbandono emanate ai sensi dell’articolo 69 capoverso 1 lett. a-cbis. L’UFSP necessita di queste informazioni per poter adempiere le proprie funzioni come punto di contatto nazionale secondo l’articolo 22 della Convenzione.

3.3 Riserve

3.3.1 Riserve della Svizzera

Si propone che la Svizzera formuli, in virtù dell’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione, una riserva in merito alla seguente misura.

È necessario formulare una riserva totale in merito all’estensione della competenza nazionale al perseguimento di reati commessi da o contro persone abitualmente residenti in Svizzera (art. 10 par. 1 lett. e della Convenzione, cfr. al riguardo il n. 2.2.7).

Per la Svizzera non è opportuno dal punto di vista penale mettere in relazione il perseguimento di reati commessi all’estero al criterio, previsto nella Convenzione, della «residenza abituale» dell’autore o della vittima del reato. Nel diritto penale svizzero non esiste alcun nesso generale con la «residenza abituale» dell’autore o della vittima del reato. È possibile prevenire diversamente un'eventuale impunibilità dell’autore del reato: attraverso l’estradizione allo Stato in cui il reato è stato commesso oppure, se questo non è possibile, attraverso il perseguimento penale in via sostitutiva su domanda di questo Stato.

Per quanto concerne la competenza per i reati commessi all’estero dagli Svizzeri, la Svizzera estenderà la propria competenza e adeguerà di conseguenza la legge sui trapianti (art. 10 par. 1 lett. d della Convenzione, cfr. al riguardo il n. 2.2.7). Questa competenza sarà tuttavia subordinata alla punibilità nel luogo del reato (principio della doppia punibilità). A tale scopo, non è necessaria alcuna riserva.

3.3.2 Riserve di altri Stati

Al momento della firma, la Repubblica Ceca ha formulato una riserva secondo cui, in caso di organi prelevati da persone decedute, l’articolo 5 della Convenzione (Uso di organi prelevati illegalmente a scopo di innesto o per scopi diversi dall’innesto) deve essere applicato soltanto se il prelievo è stato effettuato a scopo di arricchimento. Inoltre, al momento della ratifica, ha espresso una riserva secondo