Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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applicazione), il Comitato funge da centro per la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra le Parti della Convenzione.
2.7 Capitolo VII: Relazioni con altri strumenti internazionali (art. 26)
Questa disposizione stabilisce che la Convenzione non incide sui diritti e sulle obbligazioni derivanti da altri strumenti internazionali, a cui aderiscono le Parti della Convenzione (par. 1).
Le Parti possono concludere accordi internazionali tra di loro su questioni oggetto della Convenzione, ma non possono stabilire accordi in deroga alla Convenzione (par. 2). Considerati gli aspetti della regolamentazione corrispondenti assolutamente indiscussi e già ampiamente disciplinati nell’ordinamento giuridico svizzero, non si prevede che questo obbligo possa limitare la libertà d’azione della Svizzera.
2.8 Capitolo VIII: Emendamenti alla Convenzione (art. 27)
Secondo questa disposizione, le Parti possono proporre emendamenti alla Convenzione. L’emendamento è sottoposto alle Parti se è approvato dal Comitato dei Ministri ed entra in vigore solo dopo che tutte le Parti lo hanno accettato.
2.9 Capitolo IX: Disposizioni finali (art. 28-33)
Le disposizioni finali della Convenzione corrispondono ampiamente a quelle delle altre convenzioni del Consiglio d’Europa.
Secondo l’articolo 28 possono aderire alla Convenzione non solo gli Stati membri del Consiglio d’Europa ma anche l’Unione europea e gli Stati non membri che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa. Anche altri Stati possono essere invitati ad aderirvi.
L’articolo 29 della Convenzione concerne l’estensione del suo campo d’applicazione territoriale ad alcuni territori a statuto speciale. La Svizzera non è interessata da questa disposizione.
L’articolo 30 della Convenzione stabilisce che, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, sono ammesse esclusivamente le riserve previste nella Convenzione.
Secondo l’articolo 31 il Comitato delle Parti seguirà, in stretta collaborazione con il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) e gli altri comitati intergovernativi o scientifici competenti del Consiglio d’Europa, l’applicazione della presente Convenzione e faciliterà, laddove necessario, la soluzione amichevole di eventuali difficoltà legate alla sua applicazione.
Secondo l’articolo 32 la Convenzione può essere denunciata con un termine di tre mesi.
3 Adeguamenti nel diritto svizzero e riserve
3.1 Elementi centrali della modifica della legge sui trapianti
L’attuazione della Convenzione richiede una revisione della legge sui trapianti, in particolare dello scopo (art. 1), del campo d’applicazione (art. 2), delle disposizioni di divieto agli articoli 6 e 7 e delle disposizioni penali all’articolo 69. La revisone della legge prevede inoltre la notifica delle sentenze penali (art. 71).
In seguito all’estensione dello scopo e del campo d’applicazione della legge sui trapianti al commercio per scopi diversi dal trapianto sull’essere umano, non è necessario un adeguamento del Codice penale e della legge sulla ricerca umana.
3.2 Commenti ai singoli articoli della legge sui trapianti
Art. 1 cpv. 3 Scopo
In seguito all’estensione del campo di applicazione (cfr. di seguito le spiegazioni relative all’art. 2 cpv.
1) è necessario adeguare anche lo scopo della legge. Questo permette di tenere conto al capoverso 3