Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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o dall’Arabia Saudita7.
Il Consiglio d’Europa, in modo più specifico la Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute (DEQM), è attivo nell’ambito del trapianto di organi, tessuti e cellule. I suoi lavori contribuiscono concretamente all’attuazione di requisiti di alto livello per la protezione della salute pubblica e la promozione dei diritti dell’uomo e della dignità delle persone. Tra le convenzioni concluse sotto l’egida del Consiglio d’Europa, la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (1997)8 precisa all’articolo 21 che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto». Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana (2002)9, estende il divieto del profitto ai vantaggi comparabili, vieta il traffico di organi, tessuti e cellule e la relativa pubblicità. Altri strumenti internazionali si occupano anche di aspetti legati al traffico di organi, tra cui il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (2000)10 e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005)11.
I crescenti problemi della vendita e del traffico di organi e del «turismo dei trapianti», nel contesto della carenza di organi a livello mondiale, sono stati affrontati in una riunione tenutasi a Istanbul (Turchia) nel 2008, su iniziativa della Società internazionale dei trapianti e della Società internazionale di nefrologia. Oltre 150 professionisti della salute provenienti da 78 Paesi hanno partecipato all’incontro ed emesso di comune accordo la «Dichiarazione di Istanbul sul traffico di organi e sul turismo del trapianto»12. Il testo propone diverse strategie finalizzate a incrementare le donazioni di organi e a prevenire il traffico di organi, lo sfruttamento dei trapianti a fini commerciali e il «turismo dei trapianti». Inoltre, nel 2008, il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) hanno realizzato uno studio congiunto sul traffico di organi, tessuti e cellule e sulla tratta degli esseri umani ai fini del prelievo di organi, che raccomandava in particolare di elaborare uno strumento giuridico internazionale che fissasse una definizione di traffico di organi e presentasse misure per prevenire questo fenomeno e proteggere le vittime nonché misure di diritto penale atte a reprimerlo13.
In questo spirito e per rafforzare la lotta al traffico di organi e completare gli strumenti giuridici internazionali in vigore nell’ambito della tratta degli esseri umani ai fini del prelievo di organi14, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha avviato nel 2012 i lavori per l’elaborazione di un progetto di convenzione di diritto penale contro il traffico di organi umani. Dato il carattere transnazionale del problema, la cooperazione internazionale è fondamentale in questo contesto. L’elaborazione di una convenzione di diritto penale è stata ritenuta necessaria per la gravità dell’offesa alla dignità umana e all’integrità fisica delle vittime causata dal traffico di organi (aspetto individuale) così come per la minaccia che il fenomeno rappresenta dal punto di vista della fiducia nei sistemi statali responsabili del trapianto di organi (aspetto di sanità pubblica).
La Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani è stata adottata nel luglio 2014 dal Comitato dei Ministri ed è stata aperta alla firma durante la Conferenza internazionale sulla lotta contro il traffico di organi umani, tenutasi a Santiago de Compostela il 25 e il 26 marzo 2015. In questa occasione 14 Paesi hanno ratificato la Convenzione: Albania, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Lussemburgo, Repubblica di Moldova, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia e Regno Unito. La Convenzione è inoltre aperta alla firma dell’Unione europea, degli Stati non membri con statuto di osservatore presso il Consiglio d’Europa e di altri Stati non membri del Consiglio d’Europa, su invito
7 Shimazono Y. The state of the international organ trade: A provisional picture based on integration of available information. Bull World Health Organ 2007; 85: 955–962.
8 RS 0.810.2, entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2008.
9 RS 0.810.22, entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2010.
10 RS 0.311.542, entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006.
11 RS 0.311.543, entrata in vigore per la Svizzera 1° aprile 2013.
12 The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism https://www.edqm.eu/medias/fichiers/The_Declaration_of_Istanbul.pdf
13 Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs
14 Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare di donne e bambini (2000) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197) del 16 maggio 2005.