Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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l’art. 69 cpv. 1 lett. d), valutazione del rischio (art. 12 lett. c in combinato disposto con l’art. 69 cpv. 1 lett. e) e principio dell’ultima ratio (art. 12 lett. d in combinato disposto con l’art. 70 cpv. 1 lett. c).
La legge sui trapianti vieta all’articolo 6 capoverso 1 di concedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana. È esclusa la vendita di organi, tessuti o cellule in quanto tali. Da un lato bisogna proteggere i donatori viventi la cui salute non deve essere compromessa per vantaggi economici; dall’altro anche i congiunti non devono trarre profitto da una donazione di organi, tessuti o cellule di una persona deceduta. In una donazione di organi, tessuti o cellule, la volontà del donatore non deve essere influenzata da incentivi finanziari. Il divieto di profitto comprende non solo i profitti finanziari, ma anche altri vantaggi, come per esempio proventi in natura, trattamenti preferenziali, promozioni ecc.
Il divieto di profitto di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge sui trapianti e alla Convenzione (par. 1 lett. b e c) riguarda anche la donazione di organi da persone in vita e persone decedute; tuttavia, mentre la legge sui trapianti parla della donazione in quanto atto, l’articolo 4 paragrafo 1 lettere a-c della Convenzione si riferisce esclusivamente al prelievo.
Il divieto di prelievo e trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana acquistati verso compenso in denaro o mediante la concessione di vantaggi è stabilito all’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge sui trapianti. Considerando la mancanza di organi disponibili, questa disposizione intende impedire che ci si approfitti dello stato di salute delle persone malate.
Sia la donazione illegale secondo l’articolo 6 capoverso 1 sia il prelievo illegale secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge sui trapianti sono considerati delitti (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a e b della legge).
L’articolo 4 paragrafo 1 lettere b e c della Convenzione non rientra del tutto nella legge sui trapianti (art. 69 cpv. 1 lett. b della legge).
Per quanto concerne la lettera b infatti vi è una differenza tra «offrire un profitto» secondo la Convenzione e «acquistare verso compenso in denaro» secondo la legge sui trapianti.
Anche riguardo alla lettera c si riscontra una differenza. Secondo la Convenzione il prelievo è illegale se, in cambio del prelievo di organi, a una parte terza è offerto denaro o un vantaggio comparabile, mentre la legge sui trapianti vieta il prelievo perché al donatore, e non alla persona che esegue il prelievo, è stato corrisposto un compenso in denaro o un vantaggio.
In questo senso la legge sui trapianti deve essere completata.
Il paragrafo 2 prevede la possibilità, al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, di formulare una riserva restrittiva riguardante il paragrafo 1 lettera a del presente articolo, limitata ai casi eccezionali di prelievo di organi da donatori in vita e nel rispetto di appropriate garanzie o disposizioni in materia di consenso conformi al diritto interno, e quindi di rinunciare a definire un atto come reato secondo questa disposizione. In questo rientrano i casi eccezionali in cui il donatore non è capace di dare il suo consenso e il consenso può essere espresso soltanto da un’istituzione competente o da una persona autorizzata stabilite secondo il diritto interno.
La Svizzera non formulerà alcuna riserva in merito, in quanto il diritto svizzero corrisponde all’articolo 4 paragrafo 1 lettera a della Convenzione. L’articolo 13 capoverso 1 della legge sui trapianti vieta il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni. Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili.
Il paragrafo 3 precisa che l’espressione «un profitto o un vantaggio comparabile» di cui al paragrafo 1 lettere b e c non include le indennità finanziarie per perdita di guadagno e per qualsiasi altra spesa dimostrabile causata dal prelievo o dagli esami medici a esso correlati. Non include nemmeno l’indennità in caso di danno non connesso al prelievo di organi, tranne la perdita dell’organo stesso. Con questa precisazione si intende distinguere dalla prassi vietata le indennità legali dei donatori di organi. Un «profitto o un vantaggio comparabile» deve essere inteso in senso più ampio: il profitto può essere offerto a un donatore o a una parte terza direttamente o tramite intermediari.