Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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Questo paragrafo corrisponde ampiamente all’articolo 6 capoverso 2 della legge sui trapianti. Pertanto non è considerato «profitto finanziario o altro vantaggio» il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore, il risarcimento dei danni subìti dal donatore a causa del prelievo, un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori nonché il trapianto incrociato tra vivi.
Il paragrafo 4 obbliga gli Stati parte a valutare di stabilire come reato il prelievo di organi umani da donatori in vita o deceduti quando esso è effettuato al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali dei regolamenti nazionali sui trapianti.
Ogni Stato è quindi libero di qualificare come reati gli atti corrispondenti. Con questo margine di discrezionalità la Convenzione intende prendere in considerazione i sistemi di trapianti e gli ordinamenti giuridici differenti dei vari Stati, senza l’obiettivo di unificare i diversi sistemi.
La legge sui trapianti definisce il quadro legale relativo all’impiego di organi e vieta e punisce gli atti che sono contrari a queste prescrizioni. Per quanto riguarda il prelievo di organi, tessuti e cellule, oltre alle prescrizioni menzionate nelle spiegazioni del paragrafo 1 lettera a della Convenzione, devono essere rispettati anche l’obbligo di notifica del prelievo di organi, tessuti e cellule (art. 24 della legge sui trapianti) nonché l’obbligo di autorizzazione e di notifica per il trapianto di organi, tessuti e cellule (art. 27 e 29 della legge sui trapianti) con la comminazione della pena corrispondente (art. 70 cpv. 1 lett. d e f della legge sui trapianti).
2.2.2 Uso di organi prelevati illegalmente a scopo di innesto o per scopi diversi dall’innesto (art. 5)
L’articolo 5 obbliga le Parti a istituire come reato in conformità al proprio diritto interno l’uso di organi prelevati senza consenso informato o in modo illecito secondo il diritto interno oppure per il cui prelievo è stato offerto o corrisposto un profitto o un vantaggio comparabile (organi prelevati illegalmente secondo l’art. 4 par. 1 della Convenzione) a scopo di innesto o per altri scopi diversi. L’articolo 5 può essere applicato unicamente all’uso a scopo di innesto, oppure a scopo di innesto e per altri scopi stabiliti dalla Parte (cfr. art. 30 par. 2 della Convenzione). La Svizzera invece non prevede tale limitazione e rinuncia a esprimere una riserva in merito.
L’articolo 69 capoverso 1 lettera b della legge sui trapianti punisce il commercio nonché il prelievo e il trapianto di organi, tessuti e cellule acquistati verso compenso in denaro o mediante la concessione di vantaggi. Rientra quindi in questa disposizione l’uso intenzionale di organi prelevati illegalmente di cui all’articolo 4 paragrafo 1 lettere b e c della Convenzione.
Riguardo all’uso di organi prelevati illegalmente di cui all’articolo 4 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, la legge sui trapianti deve essere completata. Quest’ultima infatti non prende in considerazione la punibilità del trapianto di un organo prelevato senza consenso (cfr. n. 3.2).
2.2.3 Innesto di organi al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali della legislazione nazionale sui trapianti (art. 6)
L’articolo 6 obbliga le Parti a valutare l’istituzione, come reato in conformità al proprio diritto interno, l’innesto di organi umani quando è effettuato al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali dei regolamenti nazionali sui trapianti.
Agli Stati è accordato un certo margine di discrezionalità (cfr. al riguardo anche l’art. 4 par. 4 relativo al prelievo di organi), per cui sono liberi di applicare le disposizioni penali di cui all’articolo 6. La legge sui trapianti definisce il quadro legale relativo all’impiego di organi e vieta e punisce gli atti che sono contrari a queste prescrizioni. Risulta pertanto superfluo prevedere ulteriori disposizioni penali secondo l’articolo 6.
2.2.4 Adescamento e reclutamento illegali, offerta e richiesta di vantaggi indebiti (art. 7)
L’articolo 7 paragrafo 1 obbliga le Parti a punire, laddove intenzionali, l’adescamento e il reclutamento