Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 31 pagine
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denuncia dello Stato in cui è stato commesso il reato. Questo paragrafo si riferisce a tutti i reati descritti nel capitolo II. Secondo il paragrafo 5 vi è tuttavia la possibilità di esprimere una riserva sulla disposizione del paragrafo 4.
Secondo il diritto svizzero (art. 69 della legge sui trapianti e reati del CP nell’ambito del diritto in materia di trapianti), i reati descritti sono reati perseguibili d’ufficio e sono puniti come tali.
Conformemente al paragrafo 6, gli Stati parte della Convenzione devono quindi stabilire la loro competenza se il presunto autore di un reato commesso all’estero è presente sul loro territorio e non può essere estradato in ragione della sua nazionalità. La Svizzera adempie l’obbligo di perseguimento penale in caso di non estradizione in base agli articoli 6 e 7 del CP e secondo la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 195738. Le norme per il perseguimento penale in via sostitutiva da parte della Svizzera sono contenute negli articoli 85 e seguenti della legge del 20 marzo 198139 sull’assistenza in materia penale (AIMP); si tratta di disposizioni potestative.
2.2.8 Responsabilità di persone giuridiche (art. 11)
In applicazione dell’articolo 11 della Convenzione, le imprese devono poter essere ritenute responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, laddove commessi per loro conto da qualunque persona che abbia una posizione dirigenziale in seno all’impresa (par. 1). L’impresa deve poter essere ritenuta responsabile anche quando la mancanza di sorveglianza o di controllo abbia reso possibile la commissione di tali reati (par. 2).
La responsabilità dell’impresa può essere penale, civile o amministrativa (par. 3) ed è stabilita senza pregiudizio della responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato (par. 4).
Molte convenzioni internazionali concluse negli ultimi anni contengono disposizioni simili o in parte identiche riguardanti la responsabilità penale delle imprese. Anche la Convenzione penale del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 199940 sulla corruzione prevede la responsabilità delle persone giuridiche, senza definirne in dettaglio il tipo (penale, civile o amministrativo). La Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 ottobre 201141 sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) contiene una disposizione identica.
La responsabilità penale delle imprese è sancita nel diritto svizzero all’articolo 102 CP. Il Codice penale stabilisce una responsabilità concorrente per un numero limitato di tipi di reati se l’impresa non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire il reato. Le categorie di reati menzionate non comprendono tuttavia i reati contemplati dalla Convenzione contro il traffico di organi.
Allo stesso tempo la Svizzera ha fissato una punibilità sussidiaria dell’impresa nei casi in cui, per carente organizzazione interna, il reato non possa essere ascritto a una persona fisica determinata (art. 102 cpv. 1 CP). La pena prevista è una multa fino a cinque milioni di franchi. La punibilità sussidiaria dell’impresa si applica all’insieme di crimini e delitti contemplati dal diritto svizzero e copre tutti i reati previsti dalla Convenzione. Riguarda i reati commessi da una persona nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale e si spinge oltre la responsabilità di persone giuridiche prevista dalla Convenzione, che si limita a reati commessi per conto di una persona giuridica da parte di una persona che ha una posizione dirigenziale secondo il paragrafo 1 della Convenzione.
Come già detto, le imprese sono punite per principio secondo l’articolo 102 capoverso 1 CP soltanto se il reato non può essere ascritto a una persona fisica determinata. Tuttavia, secondo l’articolo 11 paragrafo 4 della Convenzione, la responsabilità penale delle imprese deve essere stabilita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.
38 RS 0.353.1
39Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP); RS
351.1
40 RS 0.311.55; cfr. art. 18.
41 RS...; FF 2017 2749 2797