Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265
Cpv. 1 lettere b e d
I criteri per valutare se sussiste un caso personale particolarmente grave conformemente alle lettere b e d (rispetto dei principi dello Stato di diritto e situazione finanziaria nonché volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione) sono compresi nei criteri d’integrazione ora determinanti conformemente alla lettera d (sopra; art. 58a cpv. 1 lett. a). Pertanto le lettere b e d sono abrogate.
Il criterio della «situazione finanziaria» (lett. d) applicato sinora si riferisce per esempio ad arretrati d’imposte o di pagamento di pigioni, di premi della cassa malati o di multe, al mancato pagamento di contributi di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia oppure all’accumulo di debiti o di esecuzioni in corso. Questo criterio è ora compreso nella nozione di «rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici» (art. 58a cpv. 1 lett. a nLStrI) mentre la capacità di mantenersi economicamente è compresa nella nozione di «partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione» (art. 58a cpv. 1 lett. d nLStrI, vedi an-
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Il capoverso 6 corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 3 OIntS ed è integrato per motivi sistematici nel capoverso 31 OASA. Disciplina il rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni (attuazione dell’art. 84 cpv. 5 nLStrI). Queste domande sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. Nell’esaminarle occorre considerare anche se gli interessati hanno partecipato con successo a un programma di formazione o di occupazione.
Art. 52 Richiedenti l’asilo
Cpv. 2
L’attività lucrativa dei richiedenti l’asilo continua a soggiacere ad autorizzazione (art. 43 LAsi e art. 40 cpv. 2 nLStrI; vedi anche n. 5.5)
Per chiarezza e per ragioni di sistematica è opportuno riassumere nel presente articolo tutte le disposizioni riguardanti l’attività lucrativa dei richiedenti l’asilo (attività lucrativa temporanea e cambiamento d’impiego).
Art. 53 Persone bisognose di protezione
Le modifiche della presente disposizione sono una conseguenza dell’articolo 85a nLStrI e dell’articolo 61 LAsi (procedura di notifica anziché procedura di autorizzazione per persone ammesse provvisoriamente).
Cpv. 1–3
L’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione continua a essere soggetta ad autorizzazione (art. 75 LAsi e art. 40 cpv. 2 nLStrI; vedi anche n. 5.5).
Per chiarezza e per ragioni di sistematica è opportuno riassumere nell’articolo 53 tutte le disposizioni riguardanti l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione (attività lucrativa temporanea e cambiamento d’impiego).
Art. 53a Programmi d’occupazione (nuovo)
I programmi d’occupazione non sono considerati un’attività lucrativa (vedi anche n. 5.5).
Per coerenza, la partecipazione a programmi d’occupazione da parte di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione è disciplinata in un unico articolo.