Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265
costituire un comportamento contrario ai diritti fondamentali. Infine, anche il fatto di calunniare in pubblico e in maniera sommaria minoranze, seguaci di una data religione o persone con un determinato orientamento sessuale è del tutto contrario ai valori della Costituzione federale.
L’ordinanza menziona l’ordine sancito dalla Costituzione federale di assolvere la scuola dell’obbligo (lett. c). In Svizzera la partecipazione all’insegnamento sportivo (scolastico) riveste un’importante funzione socializzante. In una recente sentenza la Corte EDU ha stabilito che i genitori musulmani di una ragazza pre-pubescente non hanno diritto di vietarle di frequentare le lezioni di nuoto miste impartite dalla scuola. La scuola riveste un’importanza del tutto centrale per l’integrazione sociale dei figli di famiglie straniere. Le lezioni di nuoto non servono soltanto a imparare a nuotare ma sono anche un’occasione per i ragazzi di svolgere un’attività comune con i compagni di classe.10 Secondo il Tribunale federale occorre evitare che i ragazzi vengano spinti nella marginalità sin dall’età scolastica.11 Il divieto di partecipare alle lezioni di nuoto obbligatorie nel quadro della scuola può pertanto rappresentare una violazione degli obblighi sanciti dalla Costituzione federale, in particolare ove la scuola si sia mostrata particolarmente compiacente verso le richieste religiose.
Contrariamente alla disciplina nel settore della naturalizzazione (art. 5 lett. c nOCit), l’OASA non menziona l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo, giacché gli stranieri non vi soggiacciono.
Art. 77d Competenze linguistiche e loro dimostrazione (nuovo)
Cpv. 1
In generale è considerata competenza linguistica la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale (lingua standard, non dialetto) nelle situazioni quotidiane. In linea di principio gli stranieri devono essere in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Si deroga a tale disposizione nel caso dei consulenti e degli insegnanti (art. 26a nLStrI) e in vista del rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4 nLStrI), dove si richiede che gli interessati siano in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro. Nei Cantoni bilingui o delle zone lungo i confini linguistici occorre decidere caso per caso quali competenze linguistiche sono richieste.
Cpv. 2
La presente disposizione ricalca l’articolo 6 capoverso 2 nOCit. Nelle costellazioni seguenti le competenze linguistiche sono considerate dimostrate:
– la lingua ufficiale parlata nel luogo di residenza è anche la lingua madre dello straniero:
per «lingua madre» s’intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegnamento formale. Ciò significa che lo straniero ha imparato tale lingua sin dalla prima infanzia, a contatto con i genitori e con il contesto sociale immediato. La lingua madre è quella che una persona padroneggia perfettamente, usa correntemente per comunicare (lingua principale) e sente emozionalmente più vicina;
– frequenza della scuola dell’obbligo per almeno cinque anni:
di norma gli stranieri che hanno frequentato la scuola dell’obbligo in una lingua ufficiale dispongono di competenze linguistiche altrettanto elevate che se avessero appreso la lingua dal contesto sociale immediato. In questi casi tuttavia non si può par-
10 Sentenza della Corte EDU del 10 gen. 2017 nella causa Osmanogˇlu e Kocabas¸ contro la Svizzera; decisione del Tribunale federale 2C_666/2011 del 7 mar. 2012 e decisione del Tribunale federale 2C_1079/2012 dell’11 apr. 2013 consid. 3.6
11 DTF 135 I 79