Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265
cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica. Devono altresì conoscere i valori fondamentali della Costituzione federale nonché riconoscere e rispettare l’ordine giuridico della Svizzera.
Per valutare se consulenti e insegnanti hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applicano per analogia i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere a e b nLStrI. In base alle condizioni in tema di qualifiche (art. 23 cpv. 1 LStrI), nel caso dei consulenti e degli insegnanti si può dare per acquisito che siano in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza.
Cpv. 2
Per l’ammissione di consulenti e insegnanti sono presupposte conoscenze linguistiche appropriate. La definizione delle conoscenze linguistiche richieste si ispira all’articolo 7 vigente dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). Sinora erano presupposte conoscenze orali e scritte pari al livello B1 della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro. Siccome il nuovo modello di valutazione distingue tra competenze orali
e scritte (cfr. anche n. 4.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), la definizione delle competenze linguistiche richieste per consulenti e insegnanti è stata modificata conseguentemente.
Pertanto è richiesto il livello di riferimento B1 per le competenze orali e il livello di riferimento A1 per le competenze scritte. Ciò consente di tenere conto della situazione particolare dei consulenti e degli insegnanti provenienti da regioni con un altro alfabeto.
Art. 25 Condizioni per redditieri
Complemento alla rubrica e adeguamento redazionale del capoverso 4 (inserimento
dell’acronimo «LPC»).
5.2 Deroghe alle condizioni d’ammissione
Art. 30a Formazione professionale di base
Cpv. 1 lett. d
Il capoverso 1 lettera d vigente presuppone che il richiedente sia «ben integrato». La nuova disposizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI (cfr. anche n. 4.1). Pertanto il capoverso 1 lettera d rimanda all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.
Cpv. 1 lett. e
Il criterio previsto dal diritto vigente secondo cui il richiedente deve conformarsi
all’ordinamento giuridico è compreso nei criteri d’integrazione ora determinanti conformemente alla lettera d (sopra; art. 58a cpv. 1 lett. a). Pertanto la lettera e vigente è abrogata.
Art. 31 Casi personali particolarmente gravi
Cpv. 1 lett. a
Il capoverso 1 lettera a vigente presuppone «l’integrazione del richiedente». La nuova disposizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI (cfr. anche n. 4.1). Pertanto il capoverso 1 lettera a rimanda all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.