Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica. Devono altresì conoscere i valori fondamentali della Costituzione federale nonché riconoscere e rispettare l’ordine giuridico della Svizzera.

Per valutare se consulenti e insegnanti hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applicano per analogia i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere a e b nLStrI. In base alle condizioni in tema di qualifiche (art. 23 cpv. 1 LStrI), nel caso dei consulenti e degli insegnanti si può dare per acquisito che siano in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza.

Cpv. 2

Per l’ammissione di consulenti e insegnanti sono presupposte conoscenze linguistiche appropriate. La definizione delle conoscenze linguistiche richieste si ispira all’articolo 7 vigente dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). Sinora erano presupposte conoscenze orali e scritte pari al livello B1 della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro. Siccome il nuovo modello di valutazione distingue tra competenze orali

e scritte (cfr. anche n. 4.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler!

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), la definizione delle competenze linguistiche richieste per consulenti e insegnanti è stata modificata conseguentemente.

Pertanto è richiesto il livello di riferimento B1 per le competenze orali e il livello di riferimento A1 per le competenze scritte. Ciò consente di tenere conto della situazione particolare dei consulenti e degli insegnanti provenienti da regioni con un altro alfabeto.

Art. 25 Condizioni per redditieri

Complemento alla rubrica e adeguamento redazionale del capoverso 4 (inserimento

dell’acronimo «LPC»).

5.2 Deroghe alle condizioni d’ammissione

Art. 30a Formazione professionale di base

Cpv. 1 lett. d

Il capoverso 1 lettera d vigente presuppone che il richiedente sia «ben integrato». La nuova disposizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI (cfr. anche n. 4.1). Pertanto il capoverso 1 lettera d rimanda all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.

Cpv. 1 lett. e

Il criterio previsto dal diritto vigente secondo cui il richiedente deve conformarsi

all’ordinamento giuridico è compreso nei criteri d’integrazione ora determinanti conformemente alla lettera d (sopra; art. 58a cpv. 1 lett. a). Pertanto la lettera e vigente è abrogata.

Art. 31 Casi personali particolarmente gravi

Cpv. 1 lett. a

Il capoverso 1 lettera a vigente presuppone «l’integrazione del richiedente». La nuova disposizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI (cfr. anche n. 4.1). Pertanto il capoverso 1 lettera a rimanda all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.