Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

La sostituzione della procedura di autorizzazione mediante una semplice notifica in caso di assunzione di un’attività lucrativa da parte di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente non ha conseguenze per la Confederazione. Le spese per lo sviluppo del modulo di notifica sono coperte tramite il budget ordinario per progetti informatici della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Grazie ai notevoli agevolamenti amministrativi connessi con la notifica decadono gli emolumenti cantonali. La necessaria registrazione dei dati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) da parte dei Cantoni è coperta come sinora grazie ai contributi versati dalla Confederazione per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, i quali comprendono anche un importo per la copertura delle spese amministrative (art. 88 cpv. 3 e 91 cpv. 2bisLAsi nonché art. 31 OAsi 2). Le procedure di controllo permangono nel settore di competenza cantonale.

L’OASA codifica inoltre il monitoraggio delle misure secondo il diritto in materia di stranieri. Il monitoraggio può essere attuato con un investimento minimo da parte delle autorità cantonali. A tal fine basta infatti impostare i pertinenti codici d’ammissione e di osservazione in SI-MIC.

L’obbligo di notifica delle autorità incaricate di stabilire e versare le prestazioni complementari2 nei riguardi delle autorità in materia di migrazione potrebbe comportare un leggero onere lavorativo supplementare. Tuttavia l’obiettivo conseguito grazie a queste notifiche (miglioramento dell’esecuzione grazie a un esame agevolato del diritto di soggiorno di cittadini

UE/AELS e delle condizioni di soggiorno di cittadini di Paese terzo) consente dei risparmi nel settore delle prestazioni complementari.

Il nuovo obbligo delle autorità scolastiche di comunicare dati alle autorità in materia di migrazione genera un onere supplementare piuttosto ridotto, giacché occorre notificare unicamente i dati che implicano un’esclusione dalla scuola. Il diritto vigente obbliga già le autorità di protezione dei minori e degli adulti a comunicare spontaneamente alle autorità in materia di migrazione le misure adottate, pertanto la disciplina introdotta non comporta nuove conseguenze sul piano finanziario o del personale.

4 Commenti generali

4.1 Requisiti d’integrazione

Le modifiche di legge poggiano sul duplice principio secondo cui, da un lato, occorre promuovere e supportare l’integrazione e, dall’altro, occorre fare maggiormente leva

sull’autoresponsabilità delle persone interessate in vista della loro integrazione.

I nuovi criteri d’integrazione utilizzati ai sensi di requisiti in termini d’integrazione conformemente al diritto in materia di stranieri si compongono essenzialmente del rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici, del rispetto dei valori della Costituzione federale, della facoltà di esprimersi in una lingua nazionale e della volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione (art. 58a cpv 1 nLStrI).

Si tratta delle medesime nozioni previste dalla legge sulla cittadinanza (art. 12 nLCit;

RS 141.0), alla sola eccezione dell’incoraggiamento e del sostegno all’integrazione dei membri della famiglia. Conformemente al diritto in materia di stranieri, anche il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale dei membri della famiglia nonché il rispetto dei pari diritti donna-uomo e il diritto alla libertà personale costituiscono dei requisiti in tema d’integrazione. Vi è dunque una profonda coerenza del diritto in materia di stranieri e del diritto in materia di cittadinanza per quanto riguarda i criteri d’integrazione.

2 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC: RS 831.30)