Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265
Cpv. 3
La SEM supporta i Cantoni nell’esaminare le prove delle competenze linguistiche. Lo fa per esempio fornendo consulenza o mettendo a disposizione ausili utili. La SEM può demandare questo compito a terzi.
Quello delle competenze linguistiche sufficienti non è un requisito assoluto. Conformemente all’articolo 58a capoverso 2 nLStrI, si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i requisiti linguistici a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. In questo modo è tenuto conto in particolare del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Infatti è ipotizzabile che una persona non sia in grado di conseguire buone conoscenze di una lingua nazionale giacché a motivo di una disabilità riscontra grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere. L’articolo 77f concretizza le deroghe possibili.
Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
(nuovo)
La nozione di partecipazione alla vita economia o acquisizione di una formazione è utilizzata nell’OASI per analogia con l’OCit (art. 7 nOCit).
Cpv. 1
La nozione di partecipazione alla vita economica si fonda sul criterio della capacità di mantenersi economicamente. A medio termine, il richiedente deve essere in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto. Tra le prestazioni di terzi figurano per esempio alimenti secondo il Codice civile (CC; RS 210) e prestazioni delle assicurazioni sociali, come per esempio della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità o dell’assicurazione contro la disoccupazione. In questo modo uno straniero che non esercita un’attività lucrativa ma dispone di mezzi finanziari sufficienti partecipa alla vita economica. Chi beneficia di prestazioni dell’aiuto sociale, invece,
non partecipa alla vita economica.15 La percezione dell’aiuto sociale può essere un motivo di revoca dei permessi previsti dal diritto in materia di stranieri.16
Cpv. 2
Il diritto in materia di cittadinanza come quello in materia di stranieri equiparano la partecipazione alla vita economica e l’acquisizione di una formazione. L’acquisizione di una formazione si manifesta tra l’altro attraverso la partecipazione a una formazione o formazione continua nel quadro della formazione formale. Si pensi in particolare alle formazioni e formazioni continue che sfociano nei certificati seguenti: certificato e attestato federale di capacità, certificato di una scuola specializzata, maturità professionale, maturità specializzata o maturità liceale; attestato professionale federale, diploma di una scuola superiore specializzata (SSS), Bachelor, Master o PhD/dottorato. Possono entrare in linea di conto anche attività di apprendimento al di fuori del sistema educativo formale – p. es. corsi, seminari o insegnamento privato –, purché siano atti a promuovere in maniera durevole la futura capacità di mantenersi economicamente dell’interessato.
Conformemente all’articolo 58a capoverso 2 nLStrI, in caso di disabilità, malattia o altre circostanze personali gravi si può prescindere dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione e ossequiare in tal modo il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). L’articolo 77f concretizza le deroghe possibili.
15 Tra tante: decisione del TF 2C_430/2011, consid. 4.2
16 Tra tanti: DTF 137 II 297, consid. 4