Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

quota parte di rifugiati riconosciuti e di persone ammesse provvisoriamente (occorre verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione; art. 170 Cost.);8

– inoltrare copia del modulo di notifica all’organo designato dal Consiglio federale incaricato di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e salario (art. 83 e 85a cpv. 5 nLStrI). I dati contenuti nel modulo servono a fini di controllo;

– inoltrare copia del modulo all’autorità competente del Cantone di residenza qualora il luogo di lavoro si trovi in un altro Cantone.

5.6 Ricongiungimento familiare

Art. 73a Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del

permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare (nuovo)

Cpv 1

D’ora in poi il rilascio e la proroga di un permesso di dimora nel quadro del ricongiungimento familiare presuppongono, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 (art. 43 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l’art. 58a cpv. 3 nLStrI).

Cpv. 2

Se la condizione di cui al capoverso 1 non è soddisfatta, è sufficiente dimostrare l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1 (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 4 nLStrI).

Art. 73b Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del

permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare (nuovo)

Conformemente al diritto vigente, il coniuge di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LStr).

D’ora in poi dovranno essere soddisfatti anche i criteri d’integrazione conformemente

all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 nLStrI). In questi casi il rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2). Ciò corrisponde alle competenze linguistiche richieste per il rilascio ordinario del permesso di domicilio.

Art. 74a Requisiti in termini di competenze linguistiche per l’inclusione

nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare (nuovo)

Cpv. 1

D’ora in poi per il ricongiungimento familiare e l’inclusione nell’ammissione provvisoria occorre, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (vedi anche n. 4.2; art. 85 cpv. 7 lett. d nLStrI).

8 Statistiche dell’asilo reperibili all’indirizzo: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Statistiche sull’asilo > Statistiche sull’asilo