Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265
presente progetto legislativo, fatti salvi eventuali cambiamenti decisi dal Consiglio federale. Le disposizioni esecutive relative al progetto summenzionato dovranno, a suo tempo, essere coordinate con le presenti disposizioni esecutive della LStrI.
Art. 82c Comunicazione di misure disciplinari delle autorità scolastiche (nuovo)
Cpv. 1
L’articolo 97 capoverso 3 lettera dquaternLStrI prevede un nuovo obbligo di comunicare i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche. L’esclusione dalla scuola è un provvedimento ordinato in ultima ratio. Di norma interviene dopo l’accumularsi di un certo numero di eventi. Accanto al numero e alla ricorrenza dei comportamenti imputabili è data particolare rilevanza alla loro gravità. In testa ai motivi di esclusione vi sono le infrazioni che mettono direttamente in pericolo l’integrità fisica e psichica di docenti, allievi o altri terzi coinvolti. Le violazioni delle norme che portano all’esclusione dalla scuola sono da considerarsi tali per cui non si può escludere un processo di integrazione sfavorevole.
Infrazioni più leggere come il fumo illegale durante la pausa, la mancata partecipazione alle lezioni o il rifiuto di eseguire i compiti assegnati sono di solito sanzionate con provvedimenti disciplinari minori. Può trattarsi, per esempio, dell’obbligo di svolgere prestazioni lavorative di pubblica utilità, del trasferimento in un’altra classe o scuola, dell’esclusione da determinate materie o di un ammonimento scritto.
La possibilità prevista da alcuni Cantoni di esentare anticipatamente un allievo dall’obbligo scolastico nonché l’esclusione dalla scuola pronunciata dapprima con effetto immediato non costituiscono misure disciplinari, bensì provvedimenti temporanei a fini di sicurezza.24
Cpv. 2
Il capoverso 1 non è applicabile agli allievi stranieri che non dimorano legalmente in Svizzera. Conformemente al messaggio dell’8 marzo 201325 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (integrazione), nel caso di allievi privi di documenti («sans-papiers») occorre derogare dall’obbligo di comunicazione delle autorità scolastiche. Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di stato del 9 maggio 201226 sullo scambio semplificato di dati tra autorità federali e cantonali del DFGP e ha deciso di non introdurre a livello di legge un obbligo di comunicazione generale per le autorità scolastiche in caso di scolari in situazione irregolare in Svizzera.
Art. 82d Comunicazione di dati a uno Stato Dublino
Per motivi sistematici il vigente articolo 82a è ripreso senza cambiamenti nel nuovo articolo 82d.
24 A questo proposito: Rahel Rohr, Der disziplinarische Schulausschluss, Verwaltungs- und Verfassungsrechtliche Betrachtungen, Diss. Universität Bern, Zürich/St. Gallen, 2010, pag. 56, 152, 169 e 186 seg.
25 FF 2013 2045, qui 2078 seg.
26 Reperibile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Temi > Stato & Cittadino > Verifiche dell’efficacia/valutazioni / Valutazione > Scambio di dati personali (2010 - 2012) > Statusbericht: Erleichterter Datenaustausch zwischen Bundes- und Kantonsbehörden vom 9. Mai 2012 (stato: 19.6.2017; non disponibile in italiano).