Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

Art. 77b Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera

Nel diritto in materia di stranieri e asilo la nozione di compromissione (o esposizione a pericolo) della sicurezza interna o esterna della Svizzera ricorre sovente, per esempio nel quadro della revoca dell’asilo (cfr. art. 75 cpv. 1 lett. d e 103 cpv. 2 LStr), della revoca di permessi previsti dalla legislazione sugli stranieri (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStr) nonché della revoca della qualità di rifugiato (cfr. art. 78 cpv. 1 lett. b LAsi). Una definizione della nozione è già prevista nel settore della cittadinanza (art. 3 nO-Cit). Essa è qui ripresa letteralmente.

Lett. a e b

Compromette la sicurezza chi commette, sostiene (materialmente o personalmente), incoraggia o istiga pubblicamente reati di terrorismo o estremismo violento. Per istigazione pubblica s’intende qualsiasi comportamento atto a reclutare persone per attività terroristiche, per esempio interpellandole personalmente o indottrinandole in un centro comunitario, in un contesto religioso o su internet. Un simile comportamento può compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Commette atti di terrorismo chi, commettendo o minacciando di commettere gravi reati e diffondendo la paura e il terrore, mira a influenzare o trasformare con metodi illeciti lo Stato e la società (art. 13a cpv. 1 lett. b della legge federale del

21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI; RS 120).

L’estremismo violento comprende le attività delle organizzazioni i cui membri si rifiutano di rispettare la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto e commettono o approvano atti violenti (art. 14c cpv. 3 lett. b n. 4 LMSI).

Lett. c

Compromette la sicurezza anche chi partecipa a un’organizzazione criminale (art. 260terCP), sostiene una tale organizzazione o la istiga pubblicamente. In linea di principio i partiti estremisti e le formazioni o organizzazioni politiche d’opposizione che si servono di strumenti adeguati (non criminosi) non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 260terCP.

Lett. d

Compromette la sicurezza anche chi svolge, sostiene o istiga pubblicamente attività di spionaggio. Per spionaggio s’intendono lo spionaggio politico, economico o militare nonché lo spionaggio in danno di Stati esteri (art. 272–274 e 301 CP).

Art. 77c Rispetto dei valori della Costituzione federale (nuovo)

La nozione di rispetto dei valori della Costituzione federale ricorre già nel diritto in materia di stranieri, per esempio nel contesto dei principi dell’integrazione (art. 4 cpv. 1 LStr).

Nell’OASA la nozione è ora concretizzata analogamente a quanto fatto nell’OCit (art. 5 nO-Cit).

I valori della Costituzione federale comprendono i principi fondamentali, i diritti fondamentali e gli obblighi nei riguardi dello Stato di diritto (lett. a). Il principio democratico e il principio dello Stato di diritto sono considerati principi portanti della Costituzione federale. Attività di pubblica propaganda che espongano a pericolo gli interessi della democrazia liberale e dello Stato di diritto possono essere contrari alla nostra nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone.

I diritti costituzionali citati nell’ordinanza sono la parità donna-uomo, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione (lett. b). Convinzioni o comportamenti di stranieri quali l’intolleranza nei confronti di altri gruppi o

l’approvazione dei matrimoni forzati contraddicono questi diritti fondamentali. Anche il rigetto di forme di testimonianza di rispetto nei riguardi di insegnanti o impiegati delle autorità può