Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato.

– Gli accordi d’integrazione e le raccomandazioni per l’integrazione sono codificati a livello di legge (art. 58b nLStrI). L’OASA prevede pertinenti disposizioni esecutive, in particolare la procedura e le circostanze di cui tenere conto.

– Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora ove lo straniero non mostri di voler contribuire in maniera responsabile alla propria integrazione (commutazione del permesso C in permesso B; art. 63 cpv. 2 nLStrI).

L’OASA codifica gli elementi che devono figurare in una decisione di commutazione.

– La procedura odierna per il rilascio di un permesso a un rifugiato riconosciuto o a uno straniero ammesso provvisoriamente in vista di esercitare un’attività lucrativa è sostituita da una semplice procedura di notifica (art. 85a nLStrI e art. 61 nLAsi). L’OASA definisce quali dati devono essere comunicati e da chi. Designa inoltre gli organi di controllo competenti.

– Vengono precisati gli obblighi di comunicare i dati alle autorità cantonali in materia di migrazione (art. 97 cpv. 3 nLStrI). Queste notifiche consentono alle autorità di migrazione di intervenire, se del caso, ove il comportamento di uno straniero lasci presumere un decorso sfavorevole dell’integrazione. L’OASA definisce più da vicino gli eventi che devono essere comunicati alle autorità di migrazione da parte delle autorità scolastiche, delle autorità di protezione dei minori e degli adulti e delle autorità competenti per l’erogazione delle prestazioni complementari.

– L’OASA disciplina inoltre il monitoraggio delle misure dei Cantoni nel settore della migrazione. Queste misure possono essere valutate in maniera più efficace grazie ai nuovi parametri inerenti gli accordi d’integrazione e le raccomandazioni per

l’integrazione.

3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Le ripercussioni della modifica di legge sulle finanze e sul personale sono illustrate nel messaggio e nel messaggio aggiuntivo.1 Le autorità federali possono attuare la modifica di legge nel quadro delle risorse disponibili. Si può dare per acquisito che l’attuazione non genererà considerevoli costi supplementari nemmeno per i Cantoni.

Il fatto di dover tenere conto dei criteri d’integrazione nel quadro del rilascio o della proroga del permesso di dimora o di domicilio presuppone che il richiedente dimostri di soddisfare i criteri richiesti, per esempio producendo attestati linguistici. Questa prassi già in uso è ora codificata in maniera più vincolante. In linea di massima il richiedente deve assumersi i costi della dimostrazione delle competenze linguistiche.

I costi incorsi dalle competenti autorità federali e cantonali per queste verifiche dovrebbero aggirarsi attorno ai livelli odierni. La conclusione di accordi d’integrazione e la formulazione di raccomandazioni per l’integrazione nonché la valutazione dell’integrazione in occasione del rilascio del permesso di domicilio fanno parte già tuttora dei compiti esecutivi dei Cantoni.

Con la modifica di legge, gli oneri incorsi dalle autorità cantonali in materia di migrazione per le verifiche in vista del rilascio del permesso di domicilio potrebbero essere leggermente maggiori, tuttavia l’attività principale nel quadro delle circa 30 000-40 000 domande annue dovrebbe limitarsi a una mera verifica formale dei documenti afferenti.

1 FF 2013 2085 segg. e FF 2016 2500 segg.