Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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cipio sancito dalla legge secondo cui in linea di massima occorrono buone conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 34 cpv. 4 nLStrI).

Art. 62a Commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora (nuovo)

È introdotta la possibilità di revocare il permesso di domicilio e di rimpiazzarlo mediante un permesso di dimora ove l’interessato non soddisfi i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (commutazione). Lo scopo della commutazione è quello di indurre l’interessato a modificare il proprio comportamento e a integrarsi meglio. La commutazione riveste pertanto un carattere preventivo.

Nella valutazione della commutazione occorre dapprima stabilire in che misura il comportamento dell’interessato non risponde ai criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI. Tuttavia se dagli accertamenti emerge che sono soddisfatti addirittura i presupposti per la revoca del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 nLStrI), anziché la commutazione occorre ordinare la revoca del permesso. La commutazione ottiene in questo modo

un’importanza propria, distinta dalla revoca.

La commutazione è pronunciata nei casi in cui, nonostante il comportamento scorretto dell’interessato, la sua permanenza in Svizzera resti comunque possibile. Siccome il prosieguo del soggiorno è retto da un permesso di dimora, è consigliabile stipulare un accordo d’integrazione con l’interessato o formulare nei suoi riguardi una raccomandazione per l’integrazione (cpv. 1; art. 58b nLStrI). Ove ci si astenga dal farlo, nella decisione di commutazione occorre tuttavia precisare quali sforzi integrativi ci si aspetta in futuro dall’interessato (cpv. 2 lett. b). Lo scopo della commutazione è raggiunto unicamente se le autorità competenti forniscono all’interessato le indicazioni necessarie affinché egli possa modificare il proprio comportamento in modo tale da poter rimanere in Svizzera.

In linea di principio, dopo la commutazione è possibile, quale passo supplementare, revocare il permesso di dimora o rifiutarne la proroga qualora, senza validi motivi, non siano soddisfatte le condizioni connesse con il permesso oppure non sia rispettato un accordo di integrazione (art. 62 cpv. 1 lett. d e f nLStrI). In ogni caso occorre dare all’interessato il tempo necessario per adempiere le esigenze formulate nei suoi riguardi.

In capoverso 2 elenca gli elementi che devono figurare in una decisione di commutazione. Tra di essi figurano, come di consueto, la motivazione della decisione, le condizioni per poter rimanere in Svizzera, la durata di validità del permesso di dimora e le possibili conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d’inadempienza di un accordo d’integrazione o delle condizioni connesse al permesso di dimora.

5.5 Stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un’attività lucrativa

Il tasso di occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente è piuttosto basso, soprattutto nei primi anni di soggiorno in Svizzera.7 Ciò, non da ultimo, a causa di numerosi ostacoli amministrativi.

La sostituzione, decisa dal Parlamento, della procedura di autorizzazione soggetta a tassa per svolgere un’attività lucrativa mediante una semplice notifica è un agevolamento considerevole (art. 85a nLStrI e art. 61 nLAsi).

7 In media il 24 % dei rifugiati riconosciuti e il 29 % delle persone ammesse provvisoriamente. Il loro tasso di occupazione cresce di circa 3 punti percentuali dopo 24 mesi e si attesta attorno al 50, ovvero 40 % dopo sette anni. Cfr. statistica sull’asilo del maggio 2017: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Statistiche sull’asilo > Statistiche sull’asilo.