Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265
Art. 77f Considerazione delle circostanze personali (nuovo)
Lett. a e b
È possibile derogare all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d nLStrI se menomazioni fisiche, mentali o psichiche colpiscono l’interessato nelle sue condizioni di vita. Lo stesso vale per analogia anche in caso di malattia, ove la stessa colpisca l’interessato nelle sue condizioni di vita. Di norma è il caso di malattie di una certa gravità e/o che si protraggono per un periodo di tempo lungo e, nel peggiore dei casi, non sono (completamente) guaribili, come per esempio gravi disturbi alla vista e all’udito, malattie psichiche o tumori maligni.
Lett. c
Anche altre altre gravi circostanze personali possono giustificare una deroga ai due criteri d’integrazione, segnatamente ove lo straniero riscontri gravi difficoltà a imparare, leggere o scrivere (illetteratismo), sia un lavoratore povero o adempia obblighi di assistenza (famiglia monoparentale).
N. 1
Si deve prestare adeguata attenzione agli stranieri che hanno grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere non facili da superare. Si tratta in particolare di persone che hanno una formazione scolastica molto basilare o addirittura non ne hanno affatto.
N. 2
Occorre parimenti tenere debito conto della situazione degli stranieri che, nonostante
un’attività lucrativa di lungo periodo (di norma in ragione del 100%) non guadagnano di che garantire il minimo esistenziale e dipendono pertanto dall’aiuto sociale. Pur non beneficiando di un reddito di esistenza sufficiente, concretamente queste persone partecipano alla vita economica.
N. 3
Si deve tenere conto anche della situazione degli stranieri che adempiono obblighi di assistenza. Si pensi a chi accudisce un familiare bisognoso di cure (p. es. un genitore ammalato, un figlio disabile), oppure alle coppie di cui un coniuge si dedica esclusivamente ai lavori domestici e all’educazione e accudimento dei figli.
N. 4
La dipendenza dall’aiuto sociale non imputabile alla persona (p.es. persone con una disabilità o una malattia che, a causa di prestazioni assicurative insufficienti, dipendono dall’aiuto sociale oppure persone che, pur prodigandosi alla ricerca di un impiego, non riescono a procurarsi un reddito sufficiente e dipendono quindi dall’aiuto sociale) non rappresenta un indizio d’integrazione insufficiente. La nozione di dipendenza dall’aiuto sociale non imputabile all’interessato comprende anche i casi di dipendenza dall’aiuto sociale dovuta alla partecipazione dell’interessato a una formazione formale. Le cose cambiano se la dipendenza da tale aiuto è imputabile alla persona stessa oppure se vi sono indizi concreti di abuso.
Art. 77g Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione
Adeguando le regole di ammissione e soggiorno ci si propone di rendere più vincolante l’autoresponsabilità dello straniero in materia di integrazione. A fronte di un bisogno
d’integrazione particolare l’autorità in materia di migrazione competente può stipulare accordi d’integrazione e indicare così agli interessati cosa ci si aspetta da loro.
La procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) si è svolta dal 23 novembre 2011 al 23 marzo 2012. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è detta contraria alla conclusione obbligatoria di accordi