Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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prestazioni complementari. Lo devono fare spontaneamente, ossia senza previa richiesta delle autorità in materia di migrazione. L’obbligo di comunicazione è limitato alle prestazioni complementari annue versate conformemente al diritto federale (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC);
non riguarda le prestazioni complementari cantonali né il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC). La disciplina riguarda tutti gli stranieri cittadini di Stati terzi, non dunque i cittadini UE/AELS.
Questo scambio di dati consente alle autorità di esaminare le modificate condizioni in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi con permesso di domicilio, di dimora o di soggiorno di breve durata o al beneficio di un’ammissione provvisoria (non ricevere prestazioni complementari; art. 43 cpv. 1 lett. e, 44 cpv. 1 lett. e e 85 cpv. 7 lett. e nLStrI). A fronte dei termini previsti (termine d’attesa per il ricongiungimento familiare e termine
d’attesa per la riscossione di prestazioni complementari da parte di cittadini di Stati terzi22), si può dare per acquisito che vi sarà un numero di casi molto esiguo.
Occorre comunicare ogni percezione di prestazioni complementari da parte di cittadini di Stati terzi, in modo che in caso di futura domanda di ricongiungimento familiare siano disponibili le pertinenti informazioni.
Lo scambio di dati deve intervenire entro 20 giorni. Questo termine richiede un inoltro rapido dei dati, in modo da consentire l’assunzione rapida della decisione di ricongiungimento familiare secondo il diritto in materia di stranieri. Il termine inizia a decorrere il giorno dopo il primo versamento mensile della prestazione complementare annua (art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).
In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario delle prestazioni complementari è applicabile l’articolo 54a capoverso 4 dell’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI;
RS 831.301). In questo caso anche l’autorità competente per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari del nuovo Cantone di domicilio soggiace all’obbligo di comunicare spontaneamente i dati conformemente all’articolo 82b. Deve pertanto informare l’autorità in materia di migrazione sin dall’inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.
L’autorità competente in materia di migrazione, invece, non è tenuta a informare l’autorità responsabile della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari in merito alla decisione di ricongiungimento familiare passata in giudicato. La legge prevede che fintantoché una persona percepisce prestazioni complementari non può farsi raggiungere in Svizzera da parenti all’estero, pertanto una comunicazione generale delle decisioni di ricongiungimento familiare non è rilevante per l’autorità responsabile della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari ed è quindi superflua. Lo scambio di dati tra le autorità va eseguito per scritto (per fax, e-mail o corrispondenza cartacea). Per il resto i Cantoni sono liberi di definire le modalità dello scambio di dati.
La modifica della LStr del 16 dicembre 201623 (16.027; Regolazione dell’immigrazione) prevede parimenti una modifica della disposizione sullo scambio di dati riguardante la percezione di prestazioni complementari. La procedura di consultazione relativa alla necessaria modifica dell’OASA si è svolta dal 28 giugno al 6 settembre 2017. I commenti riguardanti la bozza sottoposta a consultazione figurano nella documentazione relativa alla consultazione (art. 82 cpv. 6bis–8 AP-OASA). Il Consiglio federale adotterà queste modifiche nel dicembre 2017. Questa nuova disposizione è ripresa senza cambiamenti nell’OASA nel quadro del
22 I cittadini di Stati terzi devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (periodo d’attesa); per i rifugiati e gli apolidi il termine d’attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 LPC). Pertanto i soggiornanti a breve termine e i richiedenti l’asilo non sono, di fatto, interessati.
23 FF 2016 7955