Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265
Art. 61a Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione (nuovo)
Cpv. 1
La sostituzione del permesso di domicilio mediante un permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 nLStrI) fa scattare un periodo d’attesa di cinque anni per il nuovo rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 6 nLStrI). Il periodo d’attesa inizia a decorrere il giorno del passaggio in giudicato della commutazione.
Cpv. 2
Lett. a
Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se non vi sono motivi di revoca conformemente all’articolo 62 o 63 capoverso 2 nLStrI. Ciò corrisponde alle condizioni per il primo rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 lett. b nLStrI).
Lett. b
Per il nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (vedi anche n. 4.1).
Lett. c
Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio, il nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2).
Art. 62 Rilascio anticipato del permesso di domicilio
Cpv. 1
Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio, il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente
all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI.
I criteri applicati sinora per valutare l’integrazione avvenuta con successo, codificati nelle lettere a e c vigenti (rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale nonché volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione) sono compresi nei criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 lett. a, b e d nLStrI). Il criterio delle competenze linguistiche è codificato al capoverso 1bis(vedi sotto).
Cpv. 1bis
D’ora in poi anche la legge definisce requisiti per quanto riguarda la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 34 cpv. 4 nLStrI). Sinora questa limitazione era codificata a livello esecutivo (art. 62 cpv. 1 lett. b OASA).
D’ora in poi il rilascio del permesso di domicilio in caso d’integrazione riuscita presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1. Nell’articolo 62 capoverso 1 lettera b vigente è richiesto il livello A2. Il rialzamento del livello di riferimento richiesto è il risultato dell’attuazione sistematica del modello graduale (vedi anche n. 4.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). La possibilità, in casi motivati, di considerare le conoscenze di un’altra lingua nazionale (secondo periodo) consente per esempio ai Cantoni con più lingue nazionali di derogare al prin-