Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

d’integrazione in determinati casi.17 Conseguentemente ci si è astenuti dall’obbligare per legge i Cantoni a stipulare siffatti accordi d’integrazione. L’autorità cantonale in materia di migrazione può pertanto decidere liberamente se stipulare un contratto d’integrazione. Tuttavia la conclusione di un siffatto accordo è vivamente raccomandata in caso di un bisogno d’integrazione particolare.

La conclusione di accordi d’integrazione con cittadini di Stati terzi può essere utile nel caso di persone che soggiornano già in Svizzera e il cui comportamento rischia di mettere in discussione il prosieguo del loro soggiorno in Svizzera, in caso di ricongiungimento familiare e nel caso di persone ammesse provvisoriamente con un bisogno particolare d’integrazione. Per quanto riguarda i cittadini UE/AELS, non è prevista la possibilità di concludere un accordo d’integrazione ma unicamente di formulare una raccomandazione per l’integrazione.

Cpv. 1

L’autorità cantonale competente in materia di migrazione esamina caso per caso se si debba stipulare un accordo d’integrazione o formulare una raccomandazione per l’integrazione.

L’esame si fonda tra le altre cose sull’esito del colloquio in cui sono fornite prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera (art. 57 cpv. 3 nLStrI). L’esistenza di una comunicazione ai sensi dell’articolo 97 capoverso 3 nLStrI può essere segno di un bisogno particolare

d’integrazione.18

Cpv. 2

Nel quadro degli accordi d’integrazione le autorità cantonali competenti convengono con le persone interessate obiettivi e provvedimenti in vista dell’adempimento dei criteri

d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI. Nell’esaminare ciascun caso occorre tenere debito conto della situazione particolare degli stranieri interessati (art. 58a cpv. 2 nLStrI).

Cpv. 3

Ove sia costatato un bisogno particolare d’integrazione e sia pertanto stipulato un accordo d’integrazione, occorre assicurare all’interessato, all’occorrenza, una consulenza per

l’attuazione dell’accordo. L’esperienza ha infatti dimostrato che gli accordi d’integrazione si dimostrano particolarmente efficaci laddove gli interessati vengono accompagnati da vicino nell’attuazione degli stessi.19

Cpv. 4

Il capoverso 4 stabilisce chiaramente che gli obiettivi e i provvedimenti previsti in un accordo d’integrazione sono al tempo stesso condizioni per il rilascio e la proroga del permesso di dimora.

Cpv. 5

L’accordo d’integrazione è vincolante. L’inosservanza senza motivi validi è passibile di sanzioni (art. 62 cpv. 1 lett. f nLStrI). Un motivo valido può essere, per esempio, una lunga malattia20.

Qui non occorre più considerare la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d nLStrI a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. Di queste circo-

17 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, reperibile all’indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2011 > DFGP

18 FF 2013 2405, qui 2079

19 Vedi al riguardo, p. es., il rapporto finale riguardante il progetto pilota «Accordi d’integrazione» a Ostermundigen. 2012. http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/publikationen/migration.assetref/content/dam/ documents/GEF/SOA/de/Soziales/Publikationen/BER_Schlussbericht_Eval_InteV_Ostermundigen.pdf

20 FF 2013 2437, qui 2078