Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

Cpv. 2

Se la condizione di cui al capoverso 1 non è soddisfatta, è sufficiente dimostrare l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1 (art. 85 cpv. 7bisnLStrI).

Art. 77 Scioglimento della comunità familiare

Cpv. 1 lett. a

Al fine di evitare casi di rigore, la disciplina del soggiorno resta valevole, a determinate condizioni, anche dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, sempreché una buona integrazione o importanti motivi personali esigano il proseguo della dimora in Svizzera. D’ora in poi dovranno essere soddisfatti anche i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI (art. 50 cpv. 1 lett. a nLStrI). Pertanto è inserito un rimando ai criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a.

Cpv. 4

I criteri per valutare l’integrazione previsti dalle lettere a e b vigenti (rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale nonché volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza) sono compresi nei criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 lett. a–d nLStrI) ai quali rimanda già il capoverso 1 lettera a (vedi sopra). Pertanto il contenuto del capoverso 4 vigente può essere abrogato.

D’ora in poi il rilascio del permesso di dimora in questi casi presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

5.7 Criteri d’integrazione

Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

Questo articolo corrisponde all’articolo 80 vigente, il cui contenuto è integrato nella presente disposizione per motivi sistematici. La definizione si fonda come sinora sulle considerazioni del messaggio dell’8 marzo 20029 relativo alla legge federale sugli stranieri. Per motivi redazionali, nell’intero articolo la nozione di «violazione» della sicurezza e dell’ordine pubblici è sostituita con quella di «inosservanza» della sicurezza e dell’ordine pubblici.

Cpv. 1

Le lettere a e b restano invariate.

L’elenco della lettera c è in parte modificato. Nell’articolo 80 vigente sono elencati diversi comportamenti. Si tratta in parte di reati, tuttavia con un riferimento solo parziale a determinate fattispecie del codice penale oppure descritti in maniera incompleta. In parte i comportamenti elencati si riferiscono a fattispecie penali esulanti dal codice penale. Con riferimento al tenore degli articoli 258 segg. del codice penale (CP; RS 311.0) è precisato che si tratta di «crimini o delitti contro la tranquillità». Oltre a queste fattispecie e ai crimini di guerra

(art. 264b segg.) nonché ai crimini contro l’umanità (art. 264a CP) è ora citato anche il genocidio (art. 264 CP).

Cpv. 2

Il presente capoverso resta invariato.

9 FF 2002 3327, qui 3424