Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

4.2 Competenze linguistiche

L’acquisizione di competenze linguistiche ha una funzione chiave per l’integrazione. Conformemente all’articolo 58a capoverso 3 nLStrI, il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso. I requisiti per quanto riguarda le competenze linguistiche sono tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato.3 Sulla base dei requisiti per quanto riguarda le competenze linguistiche in vista della naturalizzazione, l’OASA definisce le competenze linguistiche richieste per i vari permessi secondo il diritto in materia di stranieri. Conformemente

all’ordinanza sulla cittadinanza, la naturalizzazione presuppone che sia dimostrato per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (QCER)4. I requisiti linguistici per la naturalizzazione sono stati confermati da un assetto quadro dell’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo su incarico della Commissione federale della migrazione.5

Nel 2009 l’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e l’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo hanno elaborato, su incarico della SEM, un «Curriculum di riferimento per la promozione delle competenze linguistiche dei migranti»6. Il curriculum è stato elaborato in collaborazione con numerosi specialisti in materia di promozione linguistica attivi per diverse istituzioni pubbliche e private della Svizzera. Il curriculum ha costituito la base del sistema di promozione linguistica «fide | Français, Italiano, Deutsch in der Schweiz – imparare, insegnare, valutare».

5 Commento alle singole disposizioni

5.1 Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 22a Condizioni d’integrazione per consulenti e insegnanti

Le persone che svolgono incarichi per il conto di una comunità religiosa o che esplicano un’attività di consulenza o di insegnamento (insegnanti LCO) hanno un ruolo importante nel settore dell’integrazione (funzione chiave).

Cpv. 1

La presente disposizione non si riferisce unicamente a queste attività ma a tutte le attività di carattere pubblico. È applicabile a prescindere che le persone interessate svolgano la loro attività nel quadro di un rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato. Consulenti e insegnanti rivestono spesso una funzione chiave nell’integrazione e, proprio per la funzione che svolgono, sono apprezzati e rispettati. Inoltre, in caso di bisogno, sono spesso coinvolti anche nel dialogo con le autorità locali. A fronte del loro ruolo particolare, queste persone devono conoscere le condizioni sociali e di vita in Svizzera, ossia le norme e regole fondamentali il

3 FF 2013 2045, qui 2053

4 Il QCER è uno standard internazionale per le conoscenze linguistiche e viene applicato in tutta Europa per descrivere le competenze linguistiche dei discenti; reperibile all’indirizzo: www.coe.int > Council of Europe > Democracy > Democratic Governance > Democracy > Activities > Languages > Common European Framework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) (stato 26 giu. 2015).

5 Assetto quadro per la dimostrazione delle competenze linguistiche dei migranti in vista della naturalizzazione; reperibile all’indirizzo: //www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/themen/kurzbericht_rahmen konzept.pdf (non esiste in italiano)

6 Reperibile all’indirizzo: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/sprache/rahmencurriculum-i.pdf