Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

(art. 310 CC), la privazione dell’autorità parentale (art. 311 CC) e la nomina di un tutore (art. 327a CC) possono avere conseguenze in materia di diritto degli stranieri. La comunicazione spontanea di questi provvedimenti serve ai fini di un coordinamento precoce tra la decisione dell’APMA e l’eventuale decisione dell’autorità competente in materia di migrazione. Senza un pertinente coordinamento tra le autorità può capitare, per esempio, che una famiglia straniera debba lasciare la Svizzera in virtù del diritto in materia di stranieri e che nel contempo l’APMA ordini l’affidamento separato dei figli.

Cpv. 5–7

Per motivi sistematici i capoversi 5–7 diventano il nuovo articolo 82a, mentre l’articolo 82a vigente (Comunicazione di dati a uno Stato Dublino) diventa, senza cambiamenti, il nuovo articolo 82d.

Art. 82a Comunicazione della percezione dell’aiuto sociale o di un’indennità di di-

soccupazione

Cpv. 1

Il capoverso 5 dell’articolo 82 vigente diventa il capoverso 1 dell’articolo 82a con gli adeguamenti seguenti:

Secondo il diritto vigente, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera non può essere revocato a causa di una dipendenza dall’aiuto sociale (art. 63 cpv. 2 LStr). Questa norma è abolita e sostituita mediante la commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 nLStrI).

Pertanto il secondo periodo dell’articolo 82 capoverso 5 vigente, che fa riferimento al diritto vigente, non è ripreso.

Cpv. 2

Il capoverso 6 dell’articolo 82 vigente diventa, con piccolissimi adeguamenti, il capoverso 2 dell’articolo 82a. Per motivi redazionali è menzionato per primo l’organo responsabile per la notifica.

Cpv. 3

Il capoverso 7 dell’articolo 82 vigente diventa il capoverso 3 dell’articolo 82a. Il riferimento è adeguato conseguentemente.

Art. 82b Comunicazione della percezione di prestazioni complementari al fine di

esaminare le condizioni per il ricongiungimento familiare (nuovo)

Cpv. 1 e 2

L’articolo 97 capoverso 3 lettera dternLStrI e l’articolo 26a della nuova legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30) introducono uno scambio di dati tra le autorità competenti in materia di migrazione e le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari ai sensi della LPC riguardo alla percezione di prestazioni complementari da parte di uno straniero.21 Qui vengono disciplinati lo scopo dello scambio di dati, il campo di validità personale e materiale, i dati da comunicare e i termini da rispettare.

Le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari devono informare le autorità competenti in materia di migrazione in merito alla percezione di

21 FF 2016 2471, qui 2477 seg.