Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

5.3 Permesso di dimora

Art. 58 Validità del permesso di dimora

Cpv. 1

D’ora in poi, ove si possa prevedere un buon decorso dell’integrazione, il permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato direttamente per una durata di due anni. Nel valutare l’integrazione l’autorità competente considera il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, il rispetto dei valori della Costituzione federale, la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza e la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. a–d nLStrI).

5.4 Permesso di domicilio

Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio

Cpv. 1

Conformemente alla disposizione vigente, prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d’integrazione. D’ora in poi devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 nLStrI.

Cpv. 2

Il rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2).

Art. 61 Nuovo rilascio del permesso di domicilio

La rubrica è modificata in «Nuovo rilascio del permesso di domicilio». La nuova rubrica descrive in maniera più esatta il contenuto della disposizione. La rubrica vigente «Rilascio anticipato del permesso di domicilio» ha creato confusione con il rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita, detto correntemente «rilascio anticipato del permesso di domicilio».

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 61 vigente.

Cpv. 2

Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio (art. 34 in combinato disposto con

l’art. 60 nLStrI), il nuovo rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 4.2). Se al rilascio originario del permesso di domicilio sono già state esaminate le conoscenze linguistiche, di norma questo requisito è soddisfatto.