Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro. Non si può chiedere a un datore di lavoro di fornire informazioni riguardanti un altro datore di lavoro.

 Se il luogo di lavoro è trasferito in un altro Cantone, il datore di lavoro deve notificare l’attività nel nuovo Cantone. Si applica la medesima procedura.

– la dichiarazione:

 con cui il datore di lavoro (cpv. 2) s’impegna a osservare le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 85a cpv. 3 nLStrI) e, se del caso, le condizioni speciali conformemente alla tipologia

dell’attività (p. es. condizioni speciali stipulate nel quadro di un pratico);

 con cui la persona esercitante attività lucrativa indipendente (cpv. 3) conferma che sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività (art. 19 lett. b nLStrI);

 con cui i terzi incaricati (cpv. 4) s’impegnano parimenti a verificare che siano soddisfatte le condizioni particolari definite nel programma d’integrazione (conformemente ai mandati o alle convenzioni di prestazione nel quadro di programmi cantonali d’integrazione PIC; cfr. art. 21 OIntS avamprogetto in consultazione). Queste condizioni speciali vanno definite d’intesa con i servizi cantonali competenti, ovvero con le parti sociali del settore (commissioni tripartite o paritetiche).

Per consentire l’inoltro elettronico di queste dichiarazioni unitamente al modulo di notifica, la persona soggetta all’obbligo di notifica deve confermarle completando il campo dati corrispondente. Si rinuncia a dichiarazioni e conferme sotto forma di documenti allegati.

I richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che svolgono un’attività nel quadro di un programma d’occupazione conformemente all’articolo 43 LAsi continuano a soggiacere alle condizioni definite nel programma

d’occupazione. Pertanto non soggiacciono all’obbligo di notifica (cfr. n. 5.2).

Cpv. 5

La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente designata dal Cantone in cui è situato il luogo di lavoro (art. 85a cpv. 2 nLStrI). La persona soggetta all’obbligo di notifica (cfr. cpv. 2–4) può inoltrare la notifica con il modulo sviluppato dalla SEM in collaborazione con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Il modulo è reperibile sul sito web della SEM (www.sem.admin.ch). I Cantoni sono liberi di prevedere un altro sistema per l’inoltro elettronico dei dati necessari conformemente ai capoversi 2–4.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notifica è punito con la multa (art. 120 cpv. 1 lett. f nLStrI).

Cpv. 6 e 7

Questi due capoversi disciplinano i compiti che incombono all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro (cpv. 5):

– registrare manualmente in SIMIC i dati seguenti:

 l’identità del datore di lavoro;

 l’attività svolta e il luogo di lavoro;

 la data di inizio o fine dell’attività.

Questi dati servono al calcolo degli importi forfettari versati dalla Confederazione ai Cantoni per le persone ammesse provvisoriamente (art. 87 nLStrI) e per le persone del settore dell’asilo (art. 88 e 89 LAsi). Sulla base di questi dati è stabilita anche la