Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 16 dicembre 2016 l’Assemblea federale ha adottato due progetti di modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20; FF 2016 7955; FF 2016 7937).
Il primo progetto riguarda l’attuazione dell’articolo 121a Cost. (16.027; Regolazione
dell’immigrazione). La procedura di consultazione sulle disposizioni esecutive si è svolta dal 28 giugno al 6 settembre 2017.
Il secondo progetto riguarda le disposizioni per migliorare l’integrazione (13.030; Integrazione). Con le nuove disposizioni ci si propone di attuare in maniera ancora più incisiva il principio del «promuovere ed esigere». La LStr ottiene peraltro un nuovo titolo, ossia «Legge federale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI)».
L’attuazione delle nuove disposizioni sull’integrazione è stata suddivisa in due pacchetti.
Il primo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore all’inizio del 2018, verte essenzialmente sull’abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell’asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento della somma forfettaria globale. La relativa procedura di consultazione si è svolta dal 26 aprile al
16 agosto 2017.
Il secondo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore nell’estate 2018, abbraccia le rimanenti modifiche di legge. Le modifiche del secondo pacchetto interessano l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l’ordinanza
sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L’OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d’integrazione degli stranieri («esigere»), mentre l’OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell’integrazione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni («promuovere»).
2 Punti essenziali del progetto
I punti essenziali dell’OASA si fondano sulle seguenti disposizioni della legge federale sugli stranieri:
– Le condizioni d’entrata per consulenti e insegnanti sono ora disciplinate a livello di legge (art. 26a nLStrI). Nell’OASA sono definite le conoscenze linguistiche richieste.
– I criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 nLStrI) di cui le autorità in materia di migrazione devono tenere conto nelle loro decisioni secondo il diritto in materia di migrazione sono concretizzati nell’OASA. Sono previste sanzioni per gli stranieri che, senza un motivo scusabile, non soddisfano tali criteri. Sono possibili sanzioni per esempio ove lo straniero non partecipi alla vita economica e sociale, non osservi la sicurezza e l’ordine pubblici o i valori della Confederazione oppure rifiuti di imparare una lingua nazionale.
– Occorre tenere in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d’integrazione a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti (art. 58a cpv. 2 nLStrI). L’OASA concretizza questi casi.
– Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso (art. 58a cpv. 3 nLStrI). La disciplina contenuta nell’OASA si fonda su un modello graduale secondo cui i requisiti d’integrazione devono essere