Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.689265

Sezione 4 Stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un’attività lucrativa

A fronte del campo d’applicazione della nuova notifica occorre adeguare conseguentemente il titolo della sezione 4.

Art. 64 Cambiamento d’impiego

L’articolo 64 vigente disciplina il cambiamento d’impiego dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione. Conformemente all’articolo 85a capoverso 2 nLStrI, il cambiamento d’impiego delle persone ammesse provvisoriamente non soggiace più ad autorizzazione. Il cambiamento d’impiego dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione è ormai codificato negli articoli 52 e 53 (vedi anche n. 5.2). Pertanto il presente articolo è abrogato.

Art. 65 Notifica di un’attività lucrativa

Il presente articolo disciplina la notifica dell’attività lucrativa di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 6 nLStrI). La nozione di attività lucrativa abbraccia le attività indipendenti e dipendenti (art. 11 cpv. 2 nLStrI e art. 1a e 2 OASA).

Cpv. 1

I rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente sono autorizzati a svolgere un’attività lucrativa se la stessa è stata notificata. Pertanto la notifica deve precedere l’inizio dell’attività. L’attività può essere svolta in tutta la Svizzera. Restano tuttavia applicabili le norme riguardanti il cambiamento d’impiego (art. 37 nLStrI) o i soggiorni settimanali (art. 16 OASA).

Cpv. 2–4

La notifica dell’attività lucrativa dipendente incombe al datore di lavoro. Se l’attività è parte integrante di un programma d’integrazione svolto da terzi incaricati nel quadro di una convenzione di programma relativa a un programma cantonale d’integrazione (PIC), la notifica può essere effettuata dai terzi incaricati (p.es. istituzione, istituzione di soccorso, servizio comunale o cantonale). In caso di attività indipendente, la notifica è effettuata dallo straniero stesso.

Oltre ai dati elencati in maniera non esaustiva nell’articolo 85a capoversi 2 e 3 nLStrI, occorre notificare anche i dati seguenti (cpv. 2):

– ulteriori dati sulla persona che esercita l’attività lucrativa

– ulteriori dati sul datore di lavoro; i lavoratori indipendenti forniscono unicamente le proprie generalità

– dati sull’attività svolta

 Il tipo di attività notificata si riferisce in particolare alle condizioni speciali in cui viene svolta l’attività (p. es. pratico, programma d’integrazione, formazione parallela all’esercizio della professione, ecc.).

 Per salario s’intende il salario annuo lordo o il salario mensile lordo e il numero di versamenti (12 o 13) oppure il salario orario lordo. La notifica di un cambiamento d’impiego (art. 85a cpv. 2 nLStrI) è effettuata, da un lato, con la notifica della fine dell’attività da parte del datore di lavoro precedente e, dall’altro, con la notifica