Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 29 pagine
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stanze è infatti tenuto debito conto già al momento di definire gli obiettivi, i provvedimenti e i termini dell’accordo d’integrazione (cpv. 2).
In assenza di un motivo valido, nel quadro della propria decisione discrezionale in merito alla revoca del permesso di dimora l’autorità cantonale competente in materia di migrazione deve ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 nLStrI).
Art. 77h Monitoraggio (nuovo)
L’articolo 77h obbliga l’autorità cantonale competente in materia di migrazione a segnalare la conclusione di un accordo d’integrazione o la formulazione di una raccomandazione
d’integrazione e a comunicare alla SEM determinati dati afferenti. Se rinuncia alla conclusione di un contratto d’integrazione e alla formulazione di raccomandazioni per l’integrazione e rilascia un permesso vincolato a condizioni riguardanti provvedimenti integrativi, l’autorità è tenuta a comunicare questi provvedimenti. In questo modo è garantita in ogni caso la registrazione dei provvedimenti integrativi ordinati.
Il monitoraggio è gestito e attuato tramite SIMIC. Deve consentire la stesura di statistiche, in particolare per quanto riguarda il numero di accordi e raccomandazioni in materia
d’integrazione associati al rilascio di un permesso nonché i gruppi di persone interessati (p.es. persone ammesse provvisoriamente, ricongiungimento familiare, commutazione). Occorre rilevare anche il contenuto degli accordi d’integrazione (obiettivi, provvedimenti, riferimento ai criteri d’integrazione).
5.8 Fine del soggiorno
Art. 80 Violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici
L’articolo 80 vigente è abrogato. Per motivi sistematici, la disposizione è integrata nel nuovo articolo 77a (vedi commento ad art. 77a).
5.9 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati
Art. 82 Obbligo di comunicare in casi di diritto civile e penale
Con la revisione di legge è stato completato e precisato l’obbligo di comunicare i dati (art. 97 cpv. 3 nLStrI). Lo scopo di quest’obbligo è di consentire alle autorità in materia di migrazione di intervenire nei casi in cui il comportamento di uno straniero lasci presagire un esito sfavorevole del processo d’integrazione. L’articolo 82 è adeguato e completato per consentire una maggior comprensibilità e leggibilità dei diversi obblighi di comunicazione.
Siccome l’articolo 82 si riferisce ormai unicamente all’avvio di inchieste penali, ai casi di diritto civile e penale, alle modifiche legate allo stato civile e al diniego a contrarre matrimonio nonché alle misure di protezione dei minori e degli adulti, nella rubrica non deve più figurare l’iperonimo «obbligo di comunicare» bensì la menzione più concreta dell’«obbligo di comunicare in casi di diritto civile e penale». Ciò richiede anche un adeguamento del riferimento tra parentesi.
Il capoverso 2 rimane pressoché invariato. L’unico cambiamento è che sono ora menzionate unicamente le misure di protezione degli adulti. Le misure che riguardano un minore sono rette dal nuovo capoverso 2bis(vedi sotto). Per motivi redazionali la nozione di «autorità tutorie» è sostituita con «autorità di protezione dei minori e degli adulti».
Il capoverso 2bisconcretizza la comunicazione di misure di protezione dei minori. La nomina di un curatore (art. 308 CC; RS 210), la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora