Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
L’espressione «Accordo fiscale coperto» designa una CDI in vigore tra due o più Parti, rispetto alla quale ciascuna di tali Parti ha effettuato una notifica al Depositario che indica tale CDI come un accordo che desidera sia coperto dalla Convenzione BEPS. In occasione della firma della Convenzione BEPS, la Svizzera ha notificato al Depositario le CDI stipulate con Argentina, Austria, Cile, India, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Sudafrica e Turchia. Dal momento che questi Stati hanno a loro volta notificato la rispettiva CDI con la Svizzera ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione BEPS, queste CDI sono considerate Accordi fiscali coperti. Gli accordi bilaterali concernenti l’imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea oppure le convenzioni di sicurezza sociale non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione BEPS.
Il termine «Parte» designa uno Stato per il quale la Convenzione BEPS è in vigore oppure una Giurisdizione che ha firmato la Convenzione BEPS e per la quale essa è in vigore.
L’espressione «Giurisdizione contraente» designa una Parte di una CDI coperta.
Il paragrafo 2 prevede che tutti i termini non definiti nella Convenzione BEPS siano interpretati secondo la CDI coperta della Parte in questione, salvo che il contesto richieda una diversa interpretazione. Se un termine non viene definito nella CDI in questione, occorre basarsi sulla definizione data dal diritto nazionale (lex fori), purché il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Parte II: Disallineamento da ibridi («hybrid mismatches»)
Articolo 3 Entità trasparenti
Secondo il disciplinamento materiale (par. 1) del presente articolo non devono essere accordati i benefici di una CDI se uno Stato considera, ai fini fiscali propri, i redditi in questione come i redditi di un suo residente.
In linea di principio questa disposizione accoglie un’esigenza giustificata. In particolare, i pagamenti fiscalmente deducibili che non costituiscono redditi imponibili in nessun Paese non devono usufruire anche dei benefici previsti dalle CDI.
D’altro canto, la disposizione comporta una disparità di trattamento degli investimenti collettivi di capitale, a seconda di come sono strutturati dal diritto interno di uno Stato. Gli investimenti collettivi di capitale svizzeri sono trattati in modo fiscalmente trasparente e non avrebbero alcun diritto ai benefici convenzionali. Per contro, gli investimenti collettivi di capitale di Stati partner che hanno concluso una CDI fruirebbero della protezione integrale della CDI se sono considerati soggetti fiscali autonomi, e ciò anche se, com’è consuetudine, non sono assoggettati a un’imposizione effettiva. Vi sarebbe inoltre il pericolo che le persone che non possono avvalersi di una CDI con la Svizzera fruiscano dei benefici convenzionali attraverso collocamenti in un investimento collettivo di capitale di uno dei succitati Stati partner.
È possibile disciplinare le conseguenze suesposte con un’ulteriore disposizione, secondo la quale gli investimenti collettivi di capitale possono fruire dei benefici della CDI solo nella misura in cui gli investitori che vi partecipano hanno diritto a tali benefici. Tuttavia la Convenzione BEPS non comprende una disposizione di questo tipo che, dunque, non può essere integrata neppure nelle CDI della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 5 sottoparagrafo a. Il disciplinamento materiale dell’articolo 3 non è quindi ripreso nelle CDI coperte della Svizzera. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene questa disposizione.
Articolo 4 Entità con doppia residenza
Al paragrafo 1, il presente articolo contiene una cosiddetta regola «tie-breaker» modificata per le imprese con doppia residenza, ossia le imprese fiscalmente residenti in due Stati secondo il loro diritto interno. Conformemente alla nuova regola, il criterio per determinare lo Stato di residenza ai fini delle CDI non sarà più la sede della direzione effettiva dell’impresa, ma in tali situazioni saranno le autorità competenti degli Stati in questione a doversi impegnare per determinare lo Stato di residenza in via di amichevole composizione.