Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine

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La regola «tie-breaker» è stata modificata in risposta ai timori di numerosi Stati che le imprese con doppia residenza siano utilizzate soprattutto per evadere il fisco.

La regola «tie-breaker» modificata rappresenta inconfutabilmente uno strumento efficace contro l’evasione fiscale (anche se in queste situazioni si tratta, nella maggior parte dei casi, dell’elusione del diritto interno e non del diritto retto dalla CDI), tuttavia comporta anche pesanti svantaggi. Innanzitutto espone le imprese con doppia residenza a un elevato rischio di doppia imposizione, tra l’altro anche se la doppia residenza non era intenzionale (a fini fiscali). Inoltre esistono metodi più mirati per evitare l’uso illecito delle CDI da parte delle imprese con doppia residenza. Infine, a livello teorico, la regola «tie-breaker» modificata implica un maggiore dispendio amministrativo per le autorità competenti, poiché ogni caso deve essere trattato nel quadro di una procedura amichevole.

Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. Con la Convenzione BEPS, la regola «tie-breaker» modificata dell’articolo 4 non è quindi ripresa nelle CDI coperte della Svizzera. Neppure il Protocollo che modifica la CDI-GB contiene questa regola.

Articolo 5 Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione

Il presente articolo contiene tre diverse disposizioni materiali (Opzioni A, B e C), tutte finalizzate a impedire la doppia non imposizione in caso di divergenze di opinioni tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte per quanto riguarda la fattispecie o l’interpretazione dei termini delle CDI.

L’Opzione A si applica agli Stati che, in qualità di Stati residenti, evitano la doppia imposizione esentando i redditi invece di computare le imposte estere. Lo Stato di residenza non sarà dunque obbligato a esentare i redditi se lo Stato della fonte non li tassa perché è del parere che la CDI con lo Stato di residenza lo obbliga a esentare tali redditi.

Le altre due opzioni prevedono, per tali situazioni, il passaggio dal metodo dell’esenzione al metodo del computo: l’Opzione B solo in riferimento ai redditi derivanti da dividendi e l’Opzione C in riferimento a tutti i redditi. La Svizzera considera solo l’Opzione A, poiché l’Opzione B sarebbe superflua, in quanto la Svizzera applica comunque il metodo del computo in riferimento ai dividendi (anche ai dividendi da partecipazioni rilevanti versati a società di capitali) e l’Opzione C renderebbe molto più difficile la procedura per evitare la doppia imposizione in Svizzera. Inoltre, gli effetti voluti a livello di imprese non si produrrebbero in molti casi, dal momento che il diritto interno della Svizzera prescrive il metodo dell’esenzione.

Il presente articolo prevede un’applicazione asimmetrica delle Opzioni A, B e C, nel senso che le Parti sono sostanzialmente libere di scegliere l’opzione da applicare. Una Parte può tuttavia formulare una riserva contro questa applicazione asimmetrica. La Convenzione BEPS prevede due varianti al riguardo: una riserva generale (par. 8) oppure una riserva riferita esclusivamente all’Opzione C (par. 9).

La Svizzera ha scelto l’Opzione A e lo ha notificato ai sensi del paragrafo 10 sottoparagrafo a. Inoltre, ha formulato una riserva contro l’applicazione asimmetrica dell’Opzione C da parte degli Stati partner con i quali ha concluso una CDI.

Considerando le riserve formulate dagli Stati partner della Svizzera e le notifiche da essi effettuate, la disposizione secondo l’Opzione A è inserita in virtù della Convenzione BEPS nelle CDI stipulate dalla Svizzera con i seguenti Stati: Austria, Argentina, Cile, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Portogallo. Per quanto riguarda Austria, Liechtenstein e Lussemburgo, la disposizione sarà applicata in forma simmetrica per entrambe le Parti, mentre in riferimento agli altri Stati l’applicazione sarà asimmetrica solo per la Svizzera. Inoltre, la disposizione secondo l’Opzione A sarà inserita nella CDI con il Regno Unito attraverso il Protocollo di modifica, più precisamente in forma asimmetrica solo per la Svizzera (art. 8).

Parte III: Abuso dei trattati

Articolo 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto

Il presente articolo contiene due ulteriori disposizioni per il preambolo di una CDI, entrambe elaborate nell’ambito dell’azione 6 del progetto BEPS. La prima è contenuta nel paragrafo 1 ed è necessaria per