Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine

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I colloqui intercorsi con i rappresentanti del Regno Unito hanno palesato che i due Paesi hanno un’opinione differente in merito al rapporto tra la Convenzione BEPS e la CDI-GB. In particolare, il Regno Unito non condivide la posizione della Svizzera secondo la quale la Convenzione BEPS modifica la CDI in questione analogamente a un protocollo di modifica. È stato pertanto deciso che la revisione della CDI-GB in base agli standard minimi del progetto BEPS non dovesse essere effettuata mediante la Convenzione BEPS, bensì ricorrendo a un Protocollo bilaterale di modifica.

I negoziati sul Protocollo di modifica si sono svolti per corrispondenza e il 19 aprile 2017 è stato parafato l’avamprogetto corrispondente. In questa occasione, la delegazione britannica ha dichiarato che la possibilità di sottoporre contestualmente al Parlamento britannico per approvazione la Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica firmati dal Governo del Regno Unito rappresenterebbe un notevole sgravio amministrativo. Il Protocollo di modifica (di seguito «Protocollo di modifica CDI-GB») è stato infine firmato a Berna il 30 novembre 2017.

Dal momento che il Protocollo di modifica CDI-GB ha uno stretto nesso materiale con la Convenzione BEPS, sembra opportuno integrarlo nella procedura di consultazione concernente la Convenzione BEPS (cfr. n. 6.4 del presente rapporto).

L’articolo 11 del Protocollo di modifica CDI-GB sancisce l’entrata in vigore del Protocollo stesso non appena i due Stati contraenti si saranno notificati vicendevolmente per via diplomatica l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore. Le disposizioni del Protocollo di modifica in merito alle imposte trattenute alla fonte si applicano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della sua entrata in vigore, o dopo tale data. Con riferimento alle imposte rimanenti, è determinante l’inizio del rispettivo anno di tassazione o anno fiscale. In Svizzera, le disposizioni si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio, o dopo tale data, mentre nel Regno Unito si applicano agli anni di tassazione o fiscali che iniziano il 6 aprile o il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data. Fanno eccezione le disposizioni inerenti alla procedura amichevole (art. 9 del Protocollo di modifica); queste sono applicabili dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.

3 Commenti alle disposizioni della Convenzione BEPS e del Protocollo di modifica CDI-GB

Preambolo

Il preambolo descrive lo scopo generale della Convenzione BEPS che consiste nell’assicurare un’attuazione rapida, coordinata e coerente delle misure derivanti dal progetto BEPS relative alle convenzioni fiscali.

In particolare, il preambolo sancisce che le CDI in vigore non devono creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante frode o evasione fiscale. Questa affermazione si riferisce all’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS che ha come scopo la modifica del preambolo delle CDI coperte.

Parte I: Campo di applicazione e interpretazione dei termini

Articolo 1 Campo di applicazione della Convenzione

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione BEPS. La Convenzione modifica tutte le CDI coperte come definite nell’articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a. Secondo quanto esposto al capitolo 1 del presente rapporto, la Svizzera è del parere che la Convenzione BEPS modifichi le CDI coperte, analogamente a quanto accade con un protocollo che modifica una CDI. In altri termini, il tenore delle CDI coperte viene modificato.

Articolo 2 Interpretazione dei termini

Al paragrafo 1 sono definiti i termini che si applicano ai fini della Convenzione BEPS.