Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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Dai colloqui bilaterali condotti nella primavera del 2017 con gli Stati firmatari delle CDI è emerso che le succitate due condizioni per una revisione in virtù della Convenzione BEPS sono attualmente soddisfatte nel caso di 14 CDI, più precisamente quelle stipulate con Argentina, Austria, Cile, India, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Sudafrica e Turchia.
I colloqui hanno rivelato anche che numerosi altri Stati non hanno ancora una posizione chiara al riguardo, ma potrebbero allinearsi con quella della Svizzera in un secondo momento. Di conseguenza non è da escludere che il numero delle CDI modificabili della Svizzera aumenti ancora e l’elenco delle CDI coperte venga esteso in seguito. Si propone di conferire al Consiglio federale la facoltà di effettuare corrispondenti notifiche dopo aver consultato le Commissioni parlamentari dell’economia e dei tributi (cfr. n. 6.3 del presente rapporto).
Tuttavia, alcuni Stati hanno una chiara opinione e dissentono espressamente dalla posizione della Svizzera riguardo al rapporto tra la Convenzione BEPS e la rispettiva CDI in vigore. Sono invece fermamente convinti che la Convenzione BEPS non modifichi le CDI in questione come un protocollo di modifica, ma che si tratti di due trattati internazionali distinti. Infine, alcuni Stati condividono la posizione della Svizzera in materia, ma non sono disposti a stabilire di comune intesa il tenore esatto della CDI modificata dalla Convenzione BEPS.
Nei due casi suesposti, la Svizzera non ha la possibilità di modificare la CDI in questione mediante la Convenzione BEPS. È comunque disposta a recepire i risultati del progetto BEPS nelle CDI stipulate con questi Stati mediante protocolli bilaterali di modifica. I relativi negoziati con alcuni di questi Stati sono in corso o già conclusi (Regno Unito).
Sintesi della posizione svizzera riguardante le disposizioni materiali della Convenzione BEPS
Le ripercussioni delle riserve formulate ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione BEPS e delle notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 dalla Svizzera al momento della firma della Convenzione BEPS e sulle CDI coperte della Svizzera possono essere sintetizzate nel modo descritto qui di seguito:
1. Le CDI contengono un preambolo che sancisce espressamente, oltre allo scopo di evitare la doppia imposizione, anche quello di non creare opportunità di (doppia) non imposizione o di ridotta imposizione mediante frode fiscale o evasione (azione 6 del progetto BEPS; art. 6 della Convenzione BEPS).
2. Le CDI sono completate con una clausola generale antiabuso nella forma di una regola che verifica lo scopo principale (in inglese: «principal purpose test», oppure PPT; azione 6 del progetto BEPS; art. 7 della Convenzione BEPS). Già con decisione dell’11 settembre 2015, il Consiglio federale aveva incaricato il DFF di includere nelle CDI una clausola generale antiabuso sotto forma di regola PPT nell’ambito dei negoziati per la revisione o la conclusione di una CDI. La suddetta clausola è stata convenuta per la prima volta con la Lettonia nel quadro di una CDI bilaterale.
3. Nella CDI è inserita una disposizione che impedisce doppie non imposizioni involontarie a causa di un conflitto di qualificazione (azione 2 del progetto BEPS; art. 5 della Convenzione BEPS).
4. Qualora esistano discordanze e la Convenzione BEPS lo consenta, le disposizioni sulla procedura amichevole e sulla sua attuazione nelle CDI devono essere armonizzate con le rispettive disposizioni del Modello OCSE (art. 16 e 17 della Convenzione BEPS). In tal modo, lo standard minimo dell’azione 14 del progetto BEPS è per quanto possibile attuato.
5. In sintonia con la politica elvetica in materia di CDI, le CDI coperte dovranno contenere una clausola arbitrale, sempre che anche lo Stato partner della Svizzera opti per l’applicazione della parte VI della Convenzione BEPS. Una clausola arbitrale secondo la Convenzione BEPS sostituirà le clausole esistenti e integrerà le CDI che ne sono sprovviste (parte VI della Convenzione BEPS).
6. Non è previsto di includere disposizioni antiabuso di più ampia portata, derivanti dall’azione 6 del progetto BEPS, né di modificare la definizione dello status di stabile organizzazione secondo