Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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La disposizione materiale del presente articolo (par. 1) prevede che una Giurisdizione contraente di una CDI possa assoggettare i suoi residenti così come previsto dal diritto tributario interno, a prescindere dalle disposizioni di diverso tenore della CDI interessata. Nel contempo, lo stesso paragrafo prevede una serie di eccezioni (sottopar. a–j).
Per quanto non sia mai esplicitato, la disposizione è stata creata in primo luogo per gli Stati dotati della normativa sulle società estere controllate («Controlled Foreign Companies» o CFC). Secondo queste disposizioni, in determinate situazioni gli Stati imputano i redditi conseguiti da società estere a una società indigena, sebbene la società estera sia un soggetto fiscale a sé stante. L’articolo 11 fornisce la base giuridica a queste disposizioni. La Svizzera non prevede disposizioni CFC e non ha alcun interesse che altri Stati le applichino in riferimento alle società svizzere di un gruppo.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. In tal modo, la disposizione materiale dell’articolo 11 non viene ripresa nelle CDI coperte della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo che modifica la CDI-GB contiene questa disposizione.
Parte IV: Elusione dello status di stabile organizzazione
Articolo 12 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili
Il presente articolo contiene una definizione modificata (par. 1 e 2) relativa alle stabili organizzazioni, nello specifico nei casi in cui i commissionari configurano una stabile organizzazione (art. 5 par 5 e 6 del Modello OCSE). Rispetto alla definizione in vigore, nell’insieme è sicuramente più chiara, tuttavia integrarla nelle CDI significherebbe estendere la definizione corrente. L’integrazione della disposizione avrebbe dunque un impatto sull’equilibrio delle CDI, ragione per cui deve rimanere riservata ai negoziati bilaterali.
Per questo motivo la Svizzera ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 4. In tal modo, la definizione modificata di cui all’articolo 12 non viene ripresa nella CDI coperta della Svizzera in virtù della Convenzione BEPS. Neppure il Protocollo di modifica CDI-GB contiene la suddetta definizione modificata.
Articolo 13 Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività
Il presente articolo riguarda l’elenco delle attività il cui esercizio non configura una stabile organizzazione (art. 5 par. 4 del Modello OCSE). Esso prevede due opzioni: nell’Opzione A (par. 2), tutte le attività elencate sono subordinate alla condizione del carattere ausiliario o preparatorio. L’Opzione B (par. 3) si fonda sul vigente articolo 5 paragrafo 4 del Modello OCSE. Di conseguenza, le attività figuranti nell’elenco sono attività che, di per sé, non configurano la necessità di costituire una stabile organizzazione. Il fatto che si tratti di eccezioni intrinseche emerge chiaramente dalla disposizione dell’Opzione B e dai rispettivi commentari. Le spiegazioni sinora fornite nel commentario sul Modello OCSE, invece, sollevano il dubbio che le eccezioni elencate riguardino proprio attività con carattere ausiliario o preparatorio.
Oltre alle due opzioni, l’articolo contiene un’altra disposizione materiale: la cosiddetta clausola antiframmentazione (par. 4).Secondo tale disposizione, le attività che rientrano tra le eccezioni figuranti nell’elenco configurano invece una stabile organizzazione se l’impresa (o un’impresa dello stesso gruppo) esercita altre attività nello Stato interessato in modo che tutte queste attività costituiscano un’operazione economica coesa che non soddisfa le condizioni della disposizione sulle eccezioni.
Dal punto di vista della Svizzera, l’Opzione A e la clausola anti-frammentazione devono essere respinte, poiché aumentano il numero delle stabili organizzazioni e acuiscono le incertezze per le imprese. Dal momento che hanno un impatto sull’equilibrio delle CDI, devono rimanere riservate ai negoziati bilaterali.
L’attuazione dell’Opzione B, invece, contribuirebbe a una precisazione delle CDI della Svizzera interessate. Tuttavia prevalgono i motivi contrari. In primo luogo, l’Opzione B si applica solo se anche l’altra