Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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Clausola di compatibilità: le clausole di compatibilità contenute in ogni disposizione materiale della Convenzione BEPS, comprese le disposizioni della parte VI, stabiliscono il meccanismo per recepire il corrispondente disciplinamento materiale nella CDI coperta. Considerando le riserve formulate e le notifiche effettuate, laddove non esiste ancora una corrispondente disposizione nella CDI dovrà essere inserita una nuova disposizione in virtù della Convenzione oppure sostituita una disposizione della CDI in vigore con una disposizione prevista dalla Convenzione.
Riserva: una riserva consente di limitare il campo di applicazione materiale della Convenzione BEPS. Le riserve consentite in virtù della Convenzione sono stabilite nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 28. In linea con i principi del diritto internazionale e per salvaguardare la sovranità decisionale dei Parlamenti nazionali, l’articolo 28 paragrafo 6 prevede che le riserve formulate all’atto della firma devono essere confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, ciascuna Parte della Convenzione può in qualsiasi momento ritirare una riserva formulata e ampliare così il possibile campo di applicazione della Convenzione BEPS. D’altro canto, dopo la ratifica non è più possibile formulare altre riserve.
Notifica: le notifiche, che servono a comunicare la scelta di una disposizione alternativa, ad esempio come previsto all’articolo 5 (applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione). Le notifiche previste nella Convenzione BEPS sono elencate all’articolo 29. Così come le riserve, le notifiche possono essere effettuate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Secondo l’articolo 29 paragrafo 5, una Parte può ampliare in qualsiasi momento l’elenco delle CDI coperte ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione dopo la sua entrata in vigore. Per contro, non è possibile ridurre a posteriori l’elenco delle CDI coperte.
1.4 Posizione della Svizzera In generale
La Svizzera ha collaborato attivamente all’elaborazione della Convenzione BEPS, che non introduce nuovi standard, ma si prefigge di attuare le regole già elaborate. L’11 settembre 2015, il Consiglio federale ha vidimato l’approvazione di tutti i rapporti finali del progetto BEPS, inclusi quelli da cui sono derivate le disposizioni BEPS relative alle convenzioni fiscali. Queste disposizioni materiali devono essere recepite al fine di soddisfare lo standard.
La Convenzione BEPS contiene tutte le disposizioni BEPS relative alle convenzioni fiscali. Tuttavia prevede meccanismi che consentono di riprendere in modo mirato o di escludere singole disposizioni della Convenzione (cfr. n. 1.3 del presente rapporto).
Con il suo coinvolgimento nei lavori del progetto BEPS e con l’approvazione di tutti i risultati prodotti dallo stesso, la Svizzera ha dimostrato il suo sostegno agli sforzi internazionali tesi a incrementare la trasparenza e a creare parità di condizioni («level playing field») nell’imposizione delle imprese multinazionali.
La Svizzera ha firmato la Convenzione BEPS il 7 giugno 2017, contestualmente a circa altri 70 Stati e territori5.
Modifica delle CDI in virtù della Convenzione BEPS
Per quanto riguarda l’impatto della Convenzione BEPS, gli Stati contraenti hanno pareri divergenti (cfr.
n. 1.2). In virtù della Convenzione, la Svizzera può modificare solo le CDI stipulate con gli Stati che (i) condividono il suo parere secondo cui la Convenzione BEPS modifica le CDI interessate (analogamente a quanto avviene per un protocollo di modifica di una CDI) e (ii) sono disposti a stabilire di comune intesa il tenore esatto della CDI modificata dalla Convenzione BEPS (cfr. in proposito il n. 1.2 del presente rapporto).
5 L’elenco dei firmatari della Convenzione BEPS è consultabile al seguente indirizzo: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventionsfiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.