Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 26 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Con l’attuazione di una serie di nuove misure sviluppate nell’ambito del progetto BEPS i casi di doppia imposizione rischiano di aumentare. Di conseguenza potrebbe crescere il numero delle procedure amichevoli avviate per risolverli. La Convenzione BEPS svolge un ruolo importante in questo contesto poiché permette di migliorare il meccanismo di risoluzione delle controversie, in particolare della procedura amichevole. La modifica delle CDI esistenti sulla base della Convenzione BEPS è in linea di principio più efficiente, in termini di economia procedurale, rispetto alla modifica di una lunga serie di CDI. Tuttavia, poiché la Svizzera assume una posizione orientata alla chiarezza e alla certezza del diritto riguardo agli effetti che la Convenzione BEPS avrà sulle CDI (cfr. n. 1.2), in futuro si dovrà modificare un maggior numero di CDI della Svizzera attraverso la procedura di revisione ordinaria degli accordi. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI–GB possono essere attuati nell’ambito delle attuali risorse di personale.
4.2 Ripercussioni per l’economia
Al progetto BEPS hanno partecipato oltre 60 Paesi, ovvero tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 e alcuni altri Stati. Gli Stati membri dell’OCSE e del G20 (inclusa la Svizzera) si sono impegnati politicamente a recepire e attuare i cosiddetti standard minimi del progetto BEPS tra i quali si annoverano, in particolare, quelli volti a impedire l’abuso dei trattati e quelli relativi ai meccanismi di risoluzione delle controversie.
L’attuazione di questi standard minimi in virtù della Convenzione BEPS o di protocolli di modifica delle CDI bilaterali deve permettere di creare condizioni di concorrenza equa. In tal modo si garantisce che i contribuenti in Svizzera non subiscano svantaggi concorrenziali e che la Svizzera soddisfi gli standard minimi definiti dal progetto BEPS in relazione agli accordi fiscali.
4.3 Ripercussioni fiscali
La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB non prevedono modifiche delle norme di attribuzione dei diritti di imposizione nell’ambito delle CDI coperte. Contengono piuttosto disposizioni volte a impedire l’uso illecito delle CDI coperte e a migliorare le procedure amichevoli come strumento di risoluzione delle controversie in caso di doppia imposizione. La Convenzione BEPS e il Protocollo di modifica CDI-GB non avranno un impatto concretamente prevedibile sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
5 Programma di legislatura
Il progetto è menzionato nel programma di legislatura 2015–2019 e corrisponde all’obiettivo 2 del programma: «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività». Secondo questo obiettivo devono essere adottate misure per salvaguardare la competitività e la prosperità economica. Inoltre, con decisione dell’11 settembre 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di proporre, a partire da tale data, una clausola generale antiabuso corrispondente allo standard minimo di cui all’articolo 7 della Convenzione BEPS nel corso dei negoziati bilaterali sulle CDI. Con l’attuazione di questo standard minimo e dello standard minimo concernente i meccanismi di risoluzione delle controversie, la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche, sostenendo così la propria competitività.